Confidentiality Guaranteed
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Le indagini aziendali rappresentano uno strumento sensibile nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente: esse implicano un equilibrio tra tutela del patrimonio aziendale e rispetto della privacy individuale.
In particolare, è necessario assicurare il corretto rispetto dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta indagini, anche tramite terzi, su aspetti non rilevanti per l’attitudine professionale del lavoratore.
Il datore di lavoro può affidarsi a un’agenzia investigativa specializzata esclusivamente per accertare comportamenti contrari agli obblighi di fedeltà, diligenza o alle disposizioni interne aziendali.
Trasparenza, diritto di difesa e accesso al report investigativo
È essenziale che ogni provvedimento disciplinare fondato su indagini sia predisposto secondo criteri di legittimità, proporzionalità e trasparenza. In particolare, occorre:
– affidare un mandato adeguato e motivato all’agenzia investigativa;
– verificare la conformità alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
– assicurare che i fatti specificamente emersi siano comunicati nel procedimento disciplinare o, in mancanza di ciò, che il report investigativo venga messo a disposizione del lavoratore.
Non è necessario allegare integralmente tutte le prove alla lettera di contestazione, ma la comunicazione deve consentire al lavoratore di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Se tale adempimento viene omesso, il licenziamento può essere dichiarato nullo per violazione del diritto di difesa del lavoratore.
Il caso dell’abuso dei permessi Legge 104/1992
Un caso recente riguarda un licenziamento disciplinare per presunto abuso dei permessi ex Legge 104/1992, poi dichiarato illegittimo con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24558 4/09/2025:
Il datore di lavoro, sospettando che la dipendente utilizzasse le giornate di permesso non per prestare assistenza al familiare disabile, ma per svolgere attività personali, ha incaricato un’agenzia investigativa di monitorarne il comportamento. Le evidenze emerse dall’indagine hanno determinato l’irrogazione del licenziamento disciplinare.
Dopo una pronuncia di primo grado sfavorevole al lavoratore, la Corte d’Appello ha annullato il licenziamento, riconoscendo che le condotte contestate potevano comunque rientrare nell’ambito dell’assistenza indiretta e rilevando che la procedura disciplinare non aveva garantito pienamente il diritto di difesa del dipendente.
La Corte ha infatti riscontrato una violazione del diritto di difesa, in quanto il report investigativo era stato reso disponibile dal datore di lavoro soltanto in sede giudiziale, senza alcuna preventiva comunicazione al lavoratore nella fase della contestazione disciplinare. In ragione di tali circostanze, la Corte d’Appello ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con attribuzione di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di estromissione.
La vicenda offre un’interessante occasione per chiarire i limiti entro i quali può essere accertato un uso improprio di tali permessi e, soprattutto, il corretto esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Il licenziamento, infatti, è nullo avendo violato il diritto di difesa dovuto alla mancata messa a disposizione del report investigativo nella fase di contestazione, reso disponibile soltanto nel corso del giudizio. Tale circostanza compromette il pieno esercizio del diritto di difesa, impedendo al lavoratore di accedere tempestivamente agli elementi necessari per valutare e controbattere le accuse mosse.
Come la nostra agenzia investigativa può intervenire
In riferimento a quanto sopra, la nostra agenzia propone un pacchetto integrato di servizi per le aziende che sospettano l’uso improprio dei permessi o comportamenti disciplinarmente rilevanti, nel pieno rispetto delle normative (TULPS art 134, Statuto dei Lavoratori (art. 7, L. 300/1970); GDPR (artt. 5, 6, 9 e 88); provvedimento del Garante Privacy n. 512 del 19 dicembre 2018).
Ecco come possiamo operare:
Consulenza preventiva
– Analisi preliminare del sospetto (es. ricorrenza anomala dei permessi Legge 104, orari e giornate “critiche”).
– Valutazione della proporzionalità dell’intervento investigativo.
– Predisposizione del mandato scritto all’agenzia investigativa, con obiettivi chiari, limiti definiti e durata.
Indagine mirata
– Osservazione visiva (statica o dinamica) del lavoratore nei giorni/ore di permesso, sempre in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
– Verifiche incrociate (es. social network, movimenti, altri impegni dichiarati) nell’ambito consentito.
– Raccolta di immagini e/o video, documentazione oggettiva e datata, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Redazione della relazione tecnica
– Relazione oggettiva, chiara e articolata, con indicazione di date, orari, luoghi e comportamenti osservati.
– Allegati rilevanti (fotografie, video, testimonianze) se utili e raccolti nel rispetto della legge.
Supporto nella fase disciplinare
– Consegna del report investigativo al datore di lavoro, con indicazioni su come utilizzarlo nella procedura disciplinare.
– Supporto operativo per la redazione della lettera di contestazione, affinché vengano comunicati i fatti rilevanti e sia garantito il diritto di difesa del lavoratore.
Conclusione
il diritto di difesa del lavoratore rappresenta un principio fondamentale che trova applicazione anche nei casi in cui il datore di lavoro intenda tutelarsi rispetto a condotte illecite. Resta fermo che l’onere di dimostrare l’uso improprio dei permessi grava sul datore di lavoro, il quale è tenuto a produrre e depositare in giudizio prove giuridicamente rilevanti, dimostrando in modo puntuale l’eventuale assenza di assistenza, come dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025.
Le indagini sui dipendenti possono essere strumenti legittimi ed efficaci per la tutela aziendale, solo se condotte con rigore, trasparenza e nel rispetto delle garanzie legali. Rivolgersi a un’agenzia investigativa autorizzata come la nostra consente all’azienda di operare secondo criteri di correttezza, proteggendo i propri interessi e riducendo il rischio di contenziosi.
Fonti: NT+ Lavoro, FISCOeTASSE.com
