Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Nell’immaginario collettivo, si è soliti pensare che la prima automatica conseguenza dell’infedeltà coniugale sia l’affidamento della prole a favore del coniuge tradito.
In realtà, la legge prevede diversamente!
Innanzitutto, perché, quando parliamo di affidamento dei figli il focus si sposta sul loro benessere psico-fisico e poi perché, quando il giudice deve scegliere a chi affidare i figli minorenni, deve tenere conto non delle violazioni commesse nei confronti del coniuge, bensì della maggiore idoneità del genitore a prendersi cura dei figli.
La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha tenuto a precisare che essere infedele al coniuge non può costituire una macchia che rende il genitore inadeguato.
In questo articolo, l’attenzione va ai casi in cui sia stata una donna a tradire, perché una domanda ricorrente negli studi legali è quella del marito che magari è convinto di poter ottenere l’affidamento automatico della prole, a seguito del comportamento inaccettabile della moglie.
Ma, come già detto, la legge prende in considerazioni diversi aspetti delle singole situazioni.
Infatti, in primis, in mancanza di accordo, il giudice sceglie il coniuge a cui affidare i minori in base al loro prevalente interesse, senza che l’adulterio possa incidere negativamente su questa decisione e, generalmente, rimane comunque la madre il genitore privilegiato, specie se i figli sono ancora in tenera età.
Però, è doveroso precisare che come stabilito dalla Legge numero 54 dell’8 febbraio 2006, il giudice deve sempre optare per l’affido condiviso tutte le volte in cui non ci siano particolari ragioni per escludere uno dei genitori.
Pertanto, è più giusto parlare di genitore collocatario, cioè colei o colui che può continuare a convivere stabilmente con la prole, dando all’altro genitore (il più delle volte il padre) il diritto di vedere i figli e tenerli con sé secondo un calendario prestabilito.
Se ci sono validi motivi, secondo l’articolo 155bis del codice civile, il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento congiunto sia contrario all’interesse del minore.
La riforma attuata dal Decreto Legislativo 154/2013, all’articolo 337 quater prevede due casi:
-il Giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore;
-la possibilità per ciascuno dei genitori di chiedere, in qualsiasi momento, l’affidamento esclusivo qualora sussistano le condizioni sopra indicate.
Nel caso si confermasse il non corretto comportamento di un genitore, per l’affidamento del figlio o dei figli, ci si potrebbe rivolgere al Tribunale dei minori.
Per poter confermare tale tipo di comportamento, molto utili sono le “indagini familiari”, effettuate da un’agenzia investigativa, per consentire al giudice di avere sufficiente materiale per determinare l’attribuzione o la revoca dell’affidamento del minore.
Per questo l’agenzia può essere utile a dimostrare:
– quando si manifesta in uno dei genitori pieno disinteresse nei confronti dei figli, rendendosi introvabile e rinnegando palesemente il ruolo genitoriale;
– quando uno dei genitori ha dipendenze da alcool o droghe o abbia ricevuto condanne per reati gravi;
– quando uno dei genitori mostra atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei figli minori o dell’atro genitore;
– quando uno dei genitori costringe il figlio a seguire uno stile di vita pregiudizievole, o dimostra evidente instabilità mentale.
In buona sostanza, la scelta del genitore presso cui collocare i figli è indipendente dall’addebito della separazione a uno dei coniugi, salvo il caso in cui le violazioni riguardino proprio i figli (si pensi al caso di violenze perpetrate a loro danno).
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (ad esempio l’infedeltà) non può tradursi infatti in un pregiudizio per la prole.
In questo contesto, il ruolo dell’investigatore privato è quello di:
– accertare l’affidabilità e la moralità del genitore osservandone i comportamenti manifestati in presenza ed in assenza, dei figli minori;
– documentare l’idoneità dei luoghi in cui vivono i figli minori, le persone che frequentano e la condotta adottata dal genitore che lo ha in affidamento;
– accertare lo stile di vita ed il comportamento del genitore affidatario, contrario allo sviluppo dell’integrità fisica e morale del minore stesso.
Fonte: laleggepertutti.it
