Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Un uomo ha richiesto al Tribunale di Trani la separazione con addebito alla moglie, in quanto riteneva che la stessa lo avesse tradito. Il citato tradimento veniva documentato con una relazione corredata di fotografie allegata al ricorso, ed ottenuta dall’investigatore privato a cui l’uomo si era rivolto. Le richieste dell’uomo sono state accolte dal Tribunale, anche se successivamente la donna è ricorsa in appello. Vedendosi confermare l’addebito anche dai Giudici di secondo grado, la donna è poi ricorsa in Cassazione.
I legali della donna hanno contestato alla Suprema Corte le prove che hanno portato all’addebito, ovvero la relazione prodotta dall’investigatore privato, ritenendole inutilizzabili, o meglio affermando che tale documentazione non avrebbe dovuto avere valenza probatoria per la Corte d’Appello. Secondo i legali della ricorrente, infatti, affinché le relazioni investigative possano costituire elemento di prova, è necessario far testimoniare nel contraddittorio l’investigatore che le ha prodotte, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
I legali hanno anche aggiunto quanto segue: “ove anche lo scritto anonimo e le relazioni investigative prodotte dall’uomo non assurgessero al ruolo di prova, stanti contrapposti orientamenti giurisprudenziali per cui talora sono reputate prove atipiche, talaltra presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero meri argomenti di prova, e nelle più recenti sentenze della Cassazione, prove a tutti gli effetti (purché l’investigatore venga escusso nel contraddittorio fra le parti e dettagli gli episodi riportati in perizia), il Tribunale di Trani ha adottato una parabola motivazionale logica e ricettiva della circolarità di tutti gli elementi emersi nel corso della corposa istruttoria espletata in quel grado di giudizio”, senza soffermarsi, tuttavia, su detti elementi.
Con la sentenza n. 4038 del 14 febbraio 2024 (in allegato), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tale parte del ricorso. Secondo i giudici, elementi come la relazione investigativa sono da ritenersi non come fatti aventi valenza decisiva, ma come prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile (art. 116 c.p.c.) e in quanto tali, il giudice è legittimato ad avvalersene.
Nel caso di specie, dunque, la relazione dell’investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici in quanto prova atipica, valutata insieme agli altri elementi di prova acquisiti.
La relazione, inoltre, era formata anche da materiale fotografico, che secondo l’art. 2712 c.c. è utilizzabile ai fini decisori anche nel caso in cui la parte accusata lo disconosca. In altre parole, neppure il disconoscimento esclude la veridicità e la validità del materiale fotografico valutato come attendibile dal Giudice in relazione ad altri mezzi probatori. Il disconoscimento delle fotografie, scrivono i giudici, “non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni“. Pertanto, proseguono i giudici “le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato“.
La sentenza in oggetto è l’ennesima conferma dell’importanza delle prove raccolte dagli investigatori privati per chiedere e ottenere l’addebito della separazione. Gli investigatori agiscono nel massimo del rispetto della normativa sulla privacy e nella massima discrezione. Le attività di monitoraggio e di pedinamento vengono svolte per il tempo necessario e sufficiente a difendere il diritto del cliente, senza eccedere e senza invadere la sfera personale del soggetto di interesse. Al termine dell’attività viene consegnato al cliente il dossier investigativo che potrà essere prodotto in giudizio ed eventualmente confermato mediante testimonianza dello stesso investigatore.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del partner infedele;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner infedele a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste.
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
Sentenza: 4038/2024
