Confidentiality Guaranteed
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Il GPS in macchina è un reato? Si può installare tale dispositivo per controllare gli spostamenti del coniuge, o ex coniuge, attraverso il segnale satellitare?
Solitamente, è consentito dalla legge ai datori di lavoro di utilizzare questo tipo di strumenti per controllare il tragitto dei dipendenti, ovviamente previa informativa scritta ai diretti interessati.
Quando si tratta invece di circostanze legate alla famiglia, o più nello specifico ad una coppia, l’utilizzo del GPS può rivelarsi un valido aiuto per procurarsi le prove di un eventuale tradimento. L’infedeltà provata ha come conseguenza il mancato diritto al mantenimento, e determina inoltre il cosiddetto “addebito” in caso di separazione.
In queste situazioni delicate però, ci si è chiesto se tenendo un tale comportamento non si possa incorrere in eventuali violazioni della privacy. La Cassazione si è pronunciata in merito mediante la sentenza n. 3446/24.
La stessa ha infatti dichiarato che l’utilizzo del GPS per controllare l’auto del coniuge (o di altri) non è da considerarsi violazione della privacy risultando quindi un’azione legittima. Tale condotta non può essere considerata quindi un reato, né può dar luogo a richieste di risarcimento o altre conseguenze legali.
Inoltre, se nascondere registratori audio in casa costituisca reato di interferenze illecite nella vita privata (anche se l’installazione avviene nella casa condivisa dai due coniugi), nel caso in cui l’apparecchio venga messo nell’auto non si configura nessun illecito penale.
Ne è l’esempio il caso in cui un uomo aveva iniziato a spiare l’ex moglie (quindi dopo essersi separato dalla stessa), installando un dispositivo GPS dotato di microfono, ascoltando le conversazioni alla ricerca di eventuali prove che l’ex moglie avesse altre relazioni.
L’elemento di sorpresa in questa sentenza non è l’aver approvato l’installazione del GPS nell’auto, azione già ritenuta lecita dalla Cassazione in passato, bensì l’essersi dimostrati favorevoli anche l’utilizzo del registratore a distanza.
La Giurisprudenza ha sempre affermato che l’intercettazione di conversazioni a cui non si partecipa direttamente costituisce reato, indipendentemente dal luogo ove viene nascosto il microfono.
In questo caso però la Corte ha cambiato opinione. Infatti, secondo la Cassazione l’abitacolo di un’autovettura, che per sua natura è destinato al trasporto di persone ed oggetti da un luogo all’altro, non è da considerarsi luogo di privata dimora. Lo diventa solo se tale veicolo viene adattato ad essere privata abitazione (come per i camper o le roulotte) oppure quando semplicemente viene usato come tale (come quando un senza tetto dorme in macchina).
In riferimento al reato specifico di “illecite interferenze nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) chiamato comunemente “violazione della privacy”, la Cassazione affermato che «non integra reato la condotta di chi installa nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Oggetto, infatti, dell’art. 615-bis cod. pen. è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via».
La sentenza n. 3446/24 della Cassazione sottolinea quindi come la protezione della privacy come citata nell’articolo 615-bis del Codice Penale è limitata a luoghi specifici indicati nell’articolo 614. Tale sentenza stabilisce un importante precedente per la definizione di “luogo privato” in relazione alla tutela della privacy.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
Per quanto riguarda le Agenzie Investigative, l’uso del Gps è assolutamente lecito ed è disciplinato dal DM 1° dicembre 2010 n. 269. Grazie a questa attività è possibile generare un report dei movimenti compiuti dall’obiettivo indicato. Gli investigatori possono infatti effettuare:
Fonte: www.laleggepertutti.it
Sentenza: 3446.pdf (24o.it)
