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Con l’ordinanza n. 20415, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità di un accordo stipulato in forma privata da una coppia prima della separazione, che disciplinava i rapporti economici in caso di crisi matrimoniale.
Secondo la Corte, non esiste alcuna norma che vieti ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere un debito reciproco e di legarne la restituzione a un evento futuro e incerto, come la separazione.
Questo rappresenta un cambiamento rilevante per il diritto italiano, dove, diversamente da molti ordinamenti europei e anglosassoni, i patti prematrimoniali sono stati a lungo considerati nulli. La loro esclusione era motivata dal fatto che i diritti e doveri coniugali – come il mantenimento – non possono essere oggetto di accordo privato, poiché il matrimonio è considerato un’istituzione tutelata nell’interesse pubblico.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto legittimo l’accordo con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie le spese da lei sostenute per ristrutturare un immobile di sua proprietà, in caso di separazione. La Corte ha inquadrato l’intesa come un contratto atipico, disciplinato dall’articolo 1322 del Codice civile, efficace solo al verificarsi dell’evento (la separazione).
Dunque, la separazione non è la causa del patto, ma la condizione per la sua efficacia. Questo principio apre alla possibilità che i coniugi regolino anticipatamente alcuni aspetti patrimoniali, da attivarsi solo in caso di fine del matrimonio.
Va precisato, tuttavia, che la sentenza non annulla precedenti orientamenti che dichiaravano nulli gli accordi prematrimoniali relativi, ad esempio, al mantenimento, trattandosi di obblighi non derogabili per legge. Ma si tratta comunque di un segnale importante di evoluzione della giurisprudenza italiana, che potrebbe preludere a una maggiore apertura verso questi strumenti, già ampiamente riconosciuti all’estero.
In conclusione, pur restando entro certi limiti, la Cassazione sembra voler riconoscere ai coniugi una maggiore libertà nel definire i propri rapporti patrimoniali, offrendo così strumenti utili per gestire in modo preventivo ed equilibrato gli aspetti economici della vita coniugale, riducendo potenziali conflitti futuri.
Sicuramente la sempre più diffusa esigenza di sottoscrivere un patto prematrimoniale è la prova di quanto sia sentita, dai coniugi o dai futuri tali, la consapevolezza degli effetti rovinosi che un contenzioso tra di loro può produrre, in termini economici e familiari.
Ciò denota l’importanza di effettuare delle indagini prematrimoniali, incaricando una agenzia investigativa autorizzata, prima di convolare a nozze, per assicurarsi della veridicità di quello che il partner ha dichiarato durante il fidanzamento, sia in termini economici che di moralità e affidabilità.
Tali indagini ad oggi sono tra le più richieste, e hanno lo scopo di individuare le “red flags” del futuro coniuge, come altre famiglie o relazioni parallele, precedenti matrimoni di cui l’attuale partner non è a conoscenza o la presenza di figli, oltre a scoprire le sue abitudini, le frequentazioni, l’effettiva attività lavorativa svolta e i beni di cui dispone.
Vengono effettuate delle indagini patrimoniali e delle indagini sulla reputazione del soggetto, sia sul campo, pedinandolo e monitorandolo, sia online, attraverso delle attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.
Poter avere la certezza di sposare una persona che non mente, che è esattamente come si è descritta, che è affidabile e rispettabile, è fondamentale, riducendo al minimo l’esigenza di tutelarsi da future conseguenze spiacevoli se la relazione, al di là della motivazione, dovesse terminare.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
– Indagini patrimoniali, volte a determinare l’effettiva consistenza del patrimonio del soggetto;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: vanityfair.it
