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Quando un coniuge instaura una convivenza stabile e continuativa con un nuovo partner nel corso della separazione, perde automaticamente l’obbligo di assistenza materiale da parte dell’altro coniuge e conseguentemente il diritto all’assegno.
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione nasce dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce che trattava di una revoca dell’assegno di mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie durante la separazione, in quanto quest’ultima aveva una nuova relazione affettiva.
La moglie si era mostrata contraria a tale decisione facendo ricorso davanti al Giudice di legittimità, che, con ordinanza n. 34278/2023, ha ripercorso i fatti di causa ed esaminato la normativa e giurisprudenza di riferimento, accogliendo il ricorso.
La Corte ha innanzitutto esaminato la natura e la funzione dei provvedimenti che regolano i rapporti economici tra i coniugi in regime di separazione, affermando che gli stessi coniugi accettano di adeguare l’ammontare e la misura del contributo tenendo conto di tutte le variabili possibili (reddituali o patrimoniali) che avvengono nel corso del giudizio, così come deve tenerne conto il Giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda.
In tali mutamenti è compresa anche l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto, mediante cui il coniuge che riceve l’assegno può contare anche sulle risorse economiche del nuovo partner, qualora vengano messe in comune.
Nel caso in analisi, il Giudice di secondo grado ha deciso di revocare l’assegno di mantenimento basandosi sul fatto che, nel 2019, il nuovo partner ha trascorso diverse notti presso l’abitazione della moglie, confermando così l’esistenza di una “relazione affettiva” tra i due.
La Suprema Corte ha ritenuto però che la motivazione fornita dal Giudice del merito fosse inferiore al c.d. minimo costituzionale, ovvero per dirla in parole semplici è insufficiente a giustificare e dimostrare la correttezza del ragionamento decisorio “in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma la convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l’assistenza morale e materiale tra le parti”.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità si esprime in merito affermando che per poter presumere un utilizzo condiviso delle risorse economiche tra due persone, “occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l’onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all’assegno”.
Ciò è necessario in quanto in tale circostanza viene meno l’obbligo dell’ex coniuge di fornire l’assegno divorzile. Il Giudice di legittimità poi aggiunge, posto che “l’ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente (…) se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno”.
La prova che indichi l’esistenza di un tale legame deve essere fornita dal coniuge che deve corrispondere l’assegno. In questo caso, a differenza di quanto accertato dalla Corte d’Appello, la Cassazione non ha ritenuto raggiunta la suddetta prova e ha dunque accolto il ricorso proposto dalla moglie.
In conclusione, dunque, chi instaura nuove e comprovate relazioni nel corso di una separazione non può beneficiare dell’assegno divorzile. Di contro, chi ha l’obbligo di pagare tale assegno, può rivolgersi alle agenzie investigative per effettuare indagini sull’ex coniuge, ed ottenere così le prove necessarie a dimostrare l’esistenza del nuovo legame affettivo con un’altra persona.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.studiocataldi.it
