Confidentiality Guaranteed
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La figura del whistleblower nasce in ambito europeo con la Direttiva UE 2019/1937, che ha introdotto una disciplina uniforme per la protezione dei segnalanti di illeciti. Questa direttiva impone agli Stati membri di garantire tutele effettive contro le ritorsioni e di prevedere risarcimenti con funzione deterrente, superando la logica dei meri indennizzi simbolici.
In Italia, la tutela del whistleblower si è evoluta progressivamente: dalla Legge 190/2012 (nota come legge anticorruzione), che ha introdotto le prime garanzie per i dipendenti pubblici, fino al recente D.lgs. 24/2023, che ha recepito la direttiva europea ampliando la protezione anche al settore privato e rafforzando i meccanismi di tutela contro discriminazioni, sanzioni e licenziamenti collegati alla denuncia di illeciti.
Significato letterale e in ambito lavorativo del whistleblowing
Il termine whistleblowing deriva dall’inglese “to blow the whistle”, letteralmente “soffiare nel fischietto”, evocando l’immagine dell’arbitro che segnala un fallo. In ambito lavorativo, il whistleblower è il dipendente che denuncia illeciti o irregolarità di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro. Nel contesto lavorativo, il whistleblowing rappresenta uno strumento fondamentale per la legalità e la trasparenza. Il dipendente che segnala condotte illecite contribuisce a prevenire la corruzione e a migliorare il clima aziendale, ma spesso si trova esposto a rischi personali e professionali. La disciplina italiana prevede che il segnalante non possa essere discriminato, sanzionato o licenziato per motivi collegati alla denuncia.
Il caso concreto: Sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo
La sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo rappresenta una svolta storica nella giurisprudenza italiana sulla tutela dei whistleblower.
Il caso riguarda una agente della polizia locale che ha rilevato e comunicato all’ANAC gravi irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, oltre a favoritismi nell’assegnazione delle indennità. In seguito alla segnalazione, non è stata garantita la tutela dell’identità dell’agente, che è stata resa pubblica; di conseguenza, la dipendente ha subito le seguenti ripercussioni:
– Tre anni di isolamento: esclusione dalle attività lavorative e scoraggiamento del coinvolgimento dei colleghi nelle interazioni e nella collaborazione con lei. È stata inoltre obbligata a svolgere mansioni in modo individuale e appiedato.
– Ritiro dell’arma: A seguito della presentazione di una certificazione medica che ne attestava temporaneamente l’impossibilità a svolgere attività presso il poligono, il comandante ha disposto la consegna dell’arma. Tale provvedimento ha comportato lo svolgimento delle mansioni assegnate senza adeguati mezzi di protezione, situazione nella quale si è verificata un’aggressione.
– Valutazione professionale negativa: In seguito a una prova, il comandante ha assegnato una valutazione pari a 58/100, significativamente inferiore rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, che si erano sempre attestate intorno al 100.
– Umiliazioni e dequalificazione: affidamento di mansioni inferiori di natura esecutiva rispetto al proprio ruolo, non fornendo i giusti mezzi (password per accedere al sistema operativo) per portarle a termine.
– Mobbing e clima ostile: implementazione di una serie di comportamenti reiterati nel tempo, quali pressioni psicologiche, atteggiamenti intimidatori, persecutori e di denigrazione, minacce e creazione di un ambiente lavorativo connotato da ostilità. Tali dinamiche risultano attribuibili al Comandante e ad alcuni colleghi.
Le ragioni di queste condotte sono direttamente collegate alla denuncia effettuata dalla poliziotta: il comportamento ritorsivo aveva lo scopo di punirla per aver segnalato le irregolarità e di scoraggiare ulteriori iniziative di trasparenza.
Nel corso del procedimento sono state raccolte numerose testimonianze del personale che hanno confermato l’isolamento e le pressioni subite dalla segnalante, riportando frequentemente dichiarazioni pronunciate dal Comandante nel corso delle riunioni. Sono state inoltre acquisite registrazioni audio, corrispondenza elettronica (e-mail e messaggi) e ulteriori elementi utili alla ricostruzione della sequenza degli eventi e a dimostrare la correlazione tra la segnalazione effettuata e le misure punitive adottate.
Il Tribunale ha riconosciuto il carattere ritorsivo delle condotte datoriali, dichiarandone la nullità e condannando l’amministrazione al risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non aver adeguatamente prevenuto un ambiente lavorativo stressogeno. Non è stato invece riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, poiché l’aggressione subita durante lo svolgimento dell’attività lavorativa è stata qualificata come evento “imprevedibile”. L’attività svolta, considerata ordinaria, non richiedeva infatti né la presenza di due operatori né l’adozione di misure protettive specifiche.
Attività principali di un’agenzia investigativa
I legali della parte lesa possono rivolgersi a un’agenzia investigativa, che interviene nei seguenti ambiti:
Documentazione delle condotte ritorsive: l’investigatore raccoglie testimonianze, registrazioni, corrispondenza elettronica (come e-mail e messaggi) e altri elementi utili a dimostrare la presenza di atti discriminatori o vessatori nei confronti del whistleblower.
Supporto nella ricostruzione dei fatti: mediante software dedicati, l’agenzia cristallizza le prove raccolte, consentendo la ricostruzione puntuale della sequenza degli eventi e mettendo in luce la correlazione tra la segnalazione effettuata e le eventuali misure pregiudizievoli subite dal segnalante.
Tali attività contribuiscono a rafforzare la posizione del whistleblower, favorendo l’applicazione dell’inversione dell’onere della prova e garantendo una tutela più efficace.
Conclusione
La sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo segna un punto di svolta nella giurisprudenza italiana, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno morale presunto per i whistleblower vittime di ritorsioni. Tuttavia, resta ancora da colmare il divario con gli standard europei in termini di entità e funzione deterrente del risarcimento. La protezione dei segnalanti è essenziale per garantire legalità e trasparenza nell’ambiente di lavoro: solo con tutele concrete e risposte adeguate si può incentivare il coraggio di denunciare illeciti, a beneficio dell’intera collettività.
Fonti: laleggepertutti.it, ilsole24ore.com, ilfattoquotidiano.it, giuslavoristi.it
