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In data 8 settembre 2022 una società svizzera leader nel settore moda, ha depositato ricorso nei confronti di una società campana, accusandola di aver inserito tra i prodotti in vendita sul suo sito e sui suoi profili social un modello di scarpe riconducibile, per forme e materiali, ad uno dei loro prodotti più famosi.
Il modello messo in vendita dalla società sotto accusa veniva oltretutto pubblicizzato su catalogo con un nome che faceva riferimento all’originale prodotto dalla ricorrente, che riteneva pertanto più che concreta la possibilità che un occhio inesperto scambiasse il modello contraffatto per un originale e che lo acquistasse di conseguenza.
Al fine di produrre prove da presentare in Tribunale, la ricorrente ha richiesto l’intervento della nostra agenzia investigativa che ha provveduto, mediante attività di Mistery Shopping, ad acquistare uno dei modelli contraffatti, dimostrando così la sussistenza del reato di contraffazione e concorrenza sleale. Tale attività è stata preceduta da indagini OSINT e SOCMINT sui profili del contraffattore e sull’identità delle persone fisiche che operano mediante la società.
Di contro, la società campana si difendeva dalle accuse affermando che di quello specifico modello era stato venduto un unico paio (quello appunto acquistato dall’agenzia investigativa), tra l’altro non riconducibile alla società ricorrente in quanto presentava in evidenza il proprio marchio e non quello appunto della società svizzera. Deduceva inoltre di aver proceduto all’eliminazione di ogni immagine del prodotto presumibilmente contraffatto dal web e dai social e di non avere in magazzino nient’altro che i c.d. campioni madre, e che pertanto non vi era alcun tipo di “periculum in mora”.
La giurisprudenza in merito mostra come, al fine di configurare il reato di contraffazione sia sufficiente anche solo l’offerta e non necessariamente la vendita di prodotti che possano confondere gli acquirenti mediante l’utilizzo indebito di marchi o segni distintivi senza il consenso del titolare degli stessi. La vendita effettiva di prodotti contraffatti invece può comportare un eventuale richiesta di risarcimento danni.
In questi casi, alla contraffazione si aggiungono accertamenti relativi all’attività anticoncorrenziale, un’eventuale concorrenza sleale per imitazione servile che abbia come conseguenza ed obiettivo di confondere il mercato. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale illecito si configura quando un imprenditore imita il prodotto di un concorrente e lo mette in vendita, creando negli acquirenti confusione sulla provenienza dei prodotti. Il fine ultimo di chi commette concorrenza sleale, è dunque appropriarsi della clientela del concorrente.
Tornando al caso specifico in esame, il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta della società ricorrente. La stessa ha ampliamente dimostrato mediante la documentazione prodotta e le scarpe acquistate dalla nostra agenzia investigativa, che le calzature messe in vendita dalla società campana riproducono in maniera inequivocabile gli elementi caratteristici del marchio di titolarità della ricorrente. Oltretutto, il richiamo al nome del prodotto originale sul catalogo della resistente conferma l’intenzione dolosa della stessa.
L’affermazione per cui sul prodotto contraffatto è presente il marchio della resistente viene dichiarata irrilevante, in quanto tale marchio si trovava soltanto sulla suola della scarpa, e pertanto passa “inosservato” rispetto ad altre caratteristiche maggiormente in risalto (ovvero quelle che rimandano al prodotto originale).
Non è credibile nemmeno il dato fornito secondo cui sarebbe stata fatta un’unica vendita di prodotti contraffatti. Sul catalogo sono presenti più modelli che riproducono i segni distintivi delle calzature originali, pertanto, è inverosimile che sia stato venduto un solo modello.
Alla luce delle prove prodotte il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto la domanda della ricorrente, disponendo quanto segue:
-l’inibitoria alla società resistente dal continuare l’attività illecita di produzione, promozione e commercializzazione di prodotti contraffatti;
-la distruzione a spese della resistente di tutti gli esemplari prodotti presso la sede della stessa, autorizzando la ricorrente ad assistervi;
-una penale non inferiore ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo e/o inosservanza nonché per ogni violazione successiva;
-la condanna nei confronti della resistente al pagamento delle spese.
Ordinanza: 17.11.22
