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Con l’ordinanza n. 1472 del 15/01/2024, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che durante l’assenza per malattia, attua comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione lavorativa, per la possibile protrazione dello stato di infermità.
Il fatto affrontato tratta il caso di una donna licenziata per aver svolto un’altra attività lavorativa mentre era in malattia; la dipendente, dunque, impugna il licenziamento e la Corte D’Appello ne rigetta la domanda, ritenendo che l’attività extralavorativa viola i suoi doveri di cura e sollecita guarigione.
Nello specifico, la donna era stata avvistata in data 3 marzo in un locale pizzeria, mentre accoglieva i clienti e prendeva le ordinazioni ai tavoli. La stessa, inoltre, si appella al fatto che, sebbene le sue azioni siano state ripetute anche i due giorni successivi, questi non hanno inficiato la sua idoneità di rientro a lavoro in data 7 marzo.
Tuttavia, la Corte, ritiene che il comportamento posto in essere dalla lavoratrice, oltre a ledere severamente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, si sia dimostrato gravemente negligente nella scelta di non optare per il riposo, pur nella consapevolezza della propria storia clinica di lombalgia cronica con episodi di riacutizzazione.
Ciò significa che: “il dipendente in malattia è tenuto a rispettare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui il lavoratore è obbligato.”
Inoltre, secondo quanto affermato dai Giudici di legittimità, è considerato un atto illecito di pericolo, e non di danno, lo svolgimento di attività durante un periodo di malattia. Tale illecito si verifica non solo quando l’attività extralavorativa causa effettivamente un’incapacità temporanea di tornare al lavoro, ma anche quando mette in pericolo la possibilità di ripresa, ad esempio comportandosi in modo imprudente.
Pertanto, su tali presupposti, la Corte giustifica e legittima la scelta del licenziamento da parte del datore di lavoro.
Se sospetti che il tuo dipendente si presta ad attività extralavorative, affidati a degli investigatori privati autorizzati, i quali svolgono indagini sia nel settore pubblico che privato.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: https://linkcoordinamentouniversitario.it
