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Il 25 novembre scorso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la legge che introduce il reato di “femminicidio” (A.C. 2528), già approvata dal Senato a luglio.
La nuova norma è stata inserita nell’articolo 577-bis del Codice penale e stabilisce che chi provoca la morte di una donna per motivi di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in risposta al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o per limitare la libertà individuale della donna, è punito con l’ergastolo. Al di fuori di questi casi, si applica l’articolo 575 del Codice penale. La legge prevede anche l’applicazione di circostanze aggravanti e attenuanti, stabilendo pene minime di 24 o 15 anni nei casi previsti.
Nonostante abbia suscitato dibattiti tra giuristi, la norma è stata accolta come un segnale di unità politica, rafforzando le misure già previste dal cosiddetto Codice Rosso contro la violenza sulle donne.
Il provvedimento interviene anche su altre materie:
– Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): ampliamento dei soggetti protetti, introduzione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per il reato e nuova circostanza aggravante collegata alle modalità del femminicidio;
– Circostanze aggravanti: aumento delle pene per alcuni reati (lesioni personali, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, stalking) se commessi secondo le modalità indicate nell’art. 577-bis;
– Procedura penale: modifiche riguardanti le informazioni da fornire alla vittima, la durata delle intercettazioni, il patteggiamento, le misure cautelari e i diritti di enti e associazioni rappresentative delle vittime. Introduzione di nuove regole per l’esame testimoniale, al fine di prevenire la “vittimizzazione secondaria”.
Infine, la legge prevede interventi sull’ordinamento penitenziario, sulla tutela degli orfani di femminicidio e sul monitoraggio periodico dell’applicazione delle norme, con la presentazione di una relazione annuale del Ministro della Giustizia alle Camere.
Come può intervenire, in fase preventiva, una agenzia investigativa?
Raccolta di informazioni utili, anche per sporgere denuncia
Un investigatore privato può:
– documentare comportamenti persecutori o minacciosi, perpetrati anche sul web;
– raccogliere prove di stalking (pedinamenti, appostamenti, violazioni di divieti);
– effettuare indagini reputazionali sulla persona sospettata di condotte violente;
– suggerire percorsi di protezione personale (percorsi casa-lavoro, procedure di emergenza);
– effettuare un monitoraggio discreto in momenti critici;
– monitorare eventuali tentativi di hacking o accesso non autorizzato a dispositivi della vittima, sempre nel rispetto della privacy e della legge.
Certificazione di prove digitali
Gli investigatori privati possono preservare in modo forense:
– messaggi WhatsApp;
– e-mail minacciose;
– materiale social;
– registrazioni già in possesso della vittima.
Fonte: adrfirm.it
