Confidentiality Guaranteed
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 30079 del 21.11.2024, afferma che, il controllo difensivo deve essere mirato ed attuato solo a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore di lavoro abbia avuto un sospetto fondato.
IL FATTO
La Corte ha ritenuto che le violazioni commesse da un lavoratore giustificassero un provvedimento disciplinare proporzionato. Tuttavia, il lavoratore ha presentato ricorso, sollevando interrogativi sull’uso delle tecnologie per monitorare il suo comportamento.
Il ricorso si basava principalmente sul fatto che i controlli attuati dall’azienda per accertare le infrazioni fossero eccessivi e invasivi. In particolare, il dipendente era stato sorpreso grazie a una serie di strumenti tecnologici, tra cui il monitoraggio del PC, telecamere, la rilevazione della posizione GPS e l’impiego di un investigatore privato per controllare le sue attività anche fuori dall’orario di lavoro. La difesa ha sostenuto che tale modalità di indagine fosse ingiustificata e lesiva della privacy.
In particolare, l’investigatore ha accertato la falsa attestazione dell’orario di lavoro, il fatto che il lavoratore si sia dedicato ad attività diverse durante l’orario di lavoro e all’utilizzo abituale e costante dell’automezzo aziendale per scopi del tutto personali.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda del lavoratore, ritenendo, da un lato, legittimi i controlli posti in essere da parte datoriale e, dall’altro lato, sussistente la giusta causa di recesso a fronte della gravità del comportamento tenuto, anche ove valutato in relazione ad uno solo dei plurimi episodi contestati.
CONCLUSIONI
La Cassazione, nel confermare la pronuncia rileva che, i controlli difensivi in senso stretto, eseguibili anche durante la prestazione di lavoro, sono diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti.
Per la sentenza, tali controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, è necessario osservare la disciplina posta a tutela della riservatezza del lavoratore e, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, che prescrive di assicurare un corretto bilanciamento tra:
-le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica;
-la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Va precisato, che tale sentenza rappresenta un punto di riferimento cruciale per stabilire l’importanza di un equilibrio tra le esigenze dell’impresa e la protezione dei diritti dei lavoratori. Invita, infatti, i datori di lavoro ad adottare controlli difensivi in maniera rigorosa e trasparente, prestando attenzione ai seguenti punti:
-motivazioni documentate: raccogliere e conservare le ragioni che giustificano l’uso del monitoraggio;
-tecnologie adeguate: scegliere strumenti proporzionati e non invasivi rispetto agli scopi prefissati;
-rispetto delle norme: operare in piena conformità con il GDPR e lo Statuto dei Lavoratori;
-comunicazione preventiva: informare i dipendenti, ove possibile, sull’esistenza e lo scopo dei controlli.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, ritenendo legittimi i controlli posti in essere dal datore di lavoro e sussistente la giusta causa esposta a fondamento del recesso.
Attraverso il monitoraggio del dipendente, gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, provando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibili contenziosi.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia. In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: lavorosi.it.
