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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7975 del 31 marzo 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di superamento del periodo di comporto: la tempestività del recesso. Secondo i giudici della Sezione Lavoro, se il datore di lavoro non esercita il potere di licenziamento subito dopo il superamento della soglia massima di assenze e permette al lavoratore di riprendere servizio per un tempo congruo, tale comportamento può essere interpretato come una rinuncia tacita al potere di recedere dal rapporto. Pertanto, le assenze pregresse “perdonate” non possono essere recuperate o sommate a nuove assenze per giustificare un licenziamento tardivo.
Caso specifico
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una dipendente (operatrice sociosanitaria) licenziata nel novembre 2020 per il superamento del periodo di comporto frazionato di 120 giorni in un triennio. Dall’analisi dei fatti è emerso che la lavoratrice aveva già ampiamente superato tale limite il 9 agosto 2019, avendo accumulato 134 giorni di assenza. Tuttavia, l’azienda non aveva proceduto al licenziamento, permettendo alla donna di rientrare e lavorare per ulteriori 14 mesi e 16 giorni prima di intimare il recesso.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento del danno. La Cassazione ha confermato che la prosecuzione del rapporto per oltre un anno dopo il superamento del limite configura una chiara volontà abdicativa del datore di lavoro. Il “recupero” delle vecchie assenze per giustificare il licenziamento postumo è stato ritenuto in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato con l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 7, dello Statuto dei Lavoratori.
Ruolo agenzia investigativa
In situazioni in cui emergano sospetti di abuso dello stato di malattia da parte di un dipendente, il datore di lavoro può avvalersi del supporto di un’agenzia investigativa autorizzata al fine di verificare la sussistenza di comportamenti incompatibili con l’assenza dichiarata. L’attività investigativa consente di raccogliere elementi utili alla valutazione disciplinare nel rispetto della normativa vigente e delle tempistiche previste per l’esercizio del potere di licenziamento.
L’agenzia Tarricone Investigazioni può intervenire in modo efficace attraverso attività di monitoraggio e pedinamento dei dipendenti target in malattia e attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere elementi di prova dal web che documentino attività incompatibili con lo stato di salute dichiarato. Al termine delle indagini viene redatto un dossier investigativo contenente le evidenze raccolte ed utilizzabile nell’ambito di eventuali procedimenti giudiziari. Se necessario, gli investigatori possono fornire testimonianza in Tribunale per confermare quanto accertato.
Il lavoro svolto dall’agenzia investigativa permette quindi al datore di lavoro di agire con tempestività, disporre di elementi oggettivi a supporto delle proprie decisioni disciplinari e di procedere al licenziamento senza il rischio di incorrere in conteziosi legali.
Fonte: IlSole24ore.com; sentenza 79745/2026
