Confidentiality Guaranteed
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Un uomo, beneficiario dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere la propria moglie, decide di accompagnarla al mare durante i giorni di assistenza, svolgendo anche alcune commissioni pratiche come portare il cane dal veterinario. L’azienda contesta questa condotta e procede al licenziamento dell’uomo. Inizialmente, il Tribunale conferma la decisione aziendale, ma la Corte d’Appello, nel corso del successivo ricorso del lavoratore, riconosce la validità delle sue azioni e ordina il suo reintegro nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento. Di fronte a questa decisione, l’azienda decide di ricorrere in Cassazione.
Il datore di lavoro ha argomentato che prendersi cura del cane non rientra nei requisiti della legge che riguardano l’assistenza al disabile.
In aggiunta, i rappresentanti legali dell’azienda hanno contestato l’idea che il soggiorno al mare, anche durante i mesi invernali, possa essere benefico per i pazienti asmatici, come nel caso della persona assistita.
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il licenziamento del lavoratore che utilizza i permessi della legge 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile è legittimo.
Se non vi è alcun legame tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si configura un uso improprio del diritto, poiché i permessi sono concessi al lavoratore proprio per svolgere tale assistenza.
Il legame causale diretto con l’assistenza al familiare disabile è ciò che deve giustificare l’assenza dal lavoro. Tuttavia, è importante che chi presta assistenza abbia anche spazi temporali per soddisfare le proprie esigenze personali, pur garantendo al familiare disabile un supporto assistenziale costante e completo. La valutazione della condotta adeguata del lavoratore, in relazione ai benefici derivati, spetta al giudice di merito.
Il 9 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso l’ordinanza numero 12679, ordinando il reintegro del lavoratore e riconoscendogli un’indennità. La Corte ha respinto l’accusa di uso improprio dei permessi, riguardante il fatto che il lavoratore abbia trascorso del tempo al mare con la moglie, beneficiaria dell’assistenza, durante i giorni di permesso.
I Giudici hanno accertato che il soggiorno al mare ha giovato alla salute della moglie e che quindi era necessaria la presenza del marito per assisterla, anche se il soggiorno è avvenuto in una località diversa da quella indicata nella richiesta di permesso.
Inoltre, è stata considerata irrilevante, ai fini del procedimento disciplinare, l’azione di portare il cane dal veterinario. Questo perché i permessi concessi dalla legge 104/1992 sono considerati come permessi giornalieri e non basati su una divisione oraria precisa. Inoltre, il lavoratore ha impiegato solo una piccola parte del permesso per questa attività, mentre il resto del tempo è stato dedicato a compiti domestici e assistenziali per il coniuge. La necessità improvvisa e imprevista di portare l’animale dal veterinario è stata confermata dal veterinario stesso e documentata. Inoltre, l’accudimento dell’animale ha contribuito a ridurre il carico di lavoro per entrambi i coniugi e quindi può essere considerato come una forma di assistenza al coniuge beneficiario della legge 104.
In casi come questo, le agenzie investigative possono contribuire in modo significativo alla risoluzione di questo tipo di illeciti, togliendo ai datori di lavoro qualsiasi tipo di dubbio sui comportamenti tenuti dai propri dipendenti. In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
