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Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito in modo semplice ma netto quando è legittimo il licenziamento per “scarso rendimento” nel settore autoferrotranvieri, regolato dall’art. 27 dell’Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931. Secondo la Corte, il datore di lavoro può recedere solo se ricorrono due condizioni: da un lato, il lavoratore deve avere una produttività concretamente inferiore alla media dei colleghi che svolgono le stesse mansioni; dall’altro, questa situazione deve dipendere da una sua colpa. Non basta quindi che il rendimento sia basso: occorre che vi sia un comportamento imputabile al dipendente. Inoltre, la Cassazione distingue chiaramente lo scarso rendimento dalla malattia vera e propria: le assenze per motivi di salute non possono essere usate contro il lavoratore, a meno che non risultino simulate o comunque riconducibili a una condotta scorretta.
Il caso specifico
Nel caso specifico, una dipendente di una società di trasporto pubblico aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatole nel dicembre 2018, sostenendo l’assenza di prova circa la simulazione delle malattie contestate. La Corte d’Appello di Bari aveva però accertato, anche tramite presunzioni, che numerose assenze brevi, spesso collocate in prossimità di riposi o ferie, fossero prive di reale fondamento clinico e riconducibili a un fenomeno di microassenteismo colpevole, con un rendimento inferiore rispetto ai colleghi e un impatto negativo sull’organizzazione aziendale. Investita del ricorso, la Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi proposti dalla lavoratrice, precisando che non è possibile in sede di legittimità rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali al 15%, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto. La decisione conferma dunque che, in presenza di un quadro probatorio solido, anche fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, le assenze per malattia simulate e reiterate possono legittimare il licenziamento disciplinare per scarso rendimento.
Il ruolo delle agenzie investigative
In casi come quello esaminato dalla Corte, un’agenzia investigativa può svolgere un ruolo determinante, supportando l’azienda nella raccolta di elementi utili a chiarire se le assenze per malattia siano effettive o simulate.
La Tarricone investigazioni può offrire supporto alle aziende attraverso i seguenti servizi:
– Attività dimonitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia/infortunio;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite.
Attraverso queste attività svolte nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, l’investigatore può accertare eventuali comportamenti incompatibili con lo stato di malattia dichiarato, raccogliendo prove documentali e fotografiche idonee a dimostrare una condotta scorretta. Un’attività investigativa correttamente pianificata consente così al datore di lavoro di fondare le proprie decisioni su un quadro probatorio solido, riducendo il rischio di contenzioso o rafforzando la propria posizione in giudizio. In situazioni di sospetto microassenteismo, l’intervento di professionisti qualificati rappresenta quindi uno strumento strategico per tutelare l’organizzazione aziendale e garantire il rispetto degli obblighi di diligenza e correttezza da parte dei dipendenti.
Fonti: ilsole24ore.com; edotto.com; lavorosi.it
