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La Corte di Cassazione, con la sentenza n.8707 del 2 aprile 2025, ha dichiarato legittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore che effettuava frequenti e prolungate soste al bar durante l’orario di lavoro, incorrendo nell’inadempimento dell’art.8 D. Lgs. n.66/2003.
Nel caso in esame, è stato decisivo il quadro probatorio delineato grazie all’apposizione di GPS installati sui mezzi di trasporto aziendali, tramite le osservazioni di investigatori privati e la deposizione di diversi testimoni.
Ripercorrendo un consolidato orientamento, la Corte di legittimità ha chiarito che il datore, quando sospetta che ci siano comportamenti illeciti dei dipendenti, fonti di danno per il datore stesso, può esercitare il suo potere di controllo ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, anche attraverso personale esterno, costituito in ipotesi da dipendenti di un’agenzia investigativa.
L’accertamento di specifiche mancanze dei lavoratori già commesse o in corso di esecuzione, può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti né il divieto di cui all’articolo 4 della Legge n.300/1970, riferito all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Corte di Cassazione n.16196/2009; n.23303/2010; n.10955/2015).
La Suprema Corte, ha precisato che la nozione di patrimonio aziendale tutelabile mediante il potere di controllo del datore sull’attività dei lavoratori, vada intesa in un’accezione più estesa.
Pertanto, bisogna considerare patrimonio aziendale non solo l’insieme dei beni aziendali, ma anche la propria immagine reputazionale così come accreditata all’esterno che se ritenuta lesa, può essere tutelata anche mediante agenzie investigative (da ultimo, Corte di Cassazione n.17004/2024).
La legittimità di tali indagini è stata più volte confermata dalla giurisprudenza in materia.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in tribunale, se necessario.
Fonte: ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com
