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La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 114 del 2022, ha rigettato l’appello proposto da una donna nei confronti del MIUR, dell’Ufficio scolastico territoriale di Brescia, nonché dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cremona.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso con il quale la lavoratrice, collaboratrice amministrativa presso l’Istituto “A. G.” di Cremona, aveva impugnato il licenziamento disciplinare che le era stato irrogato dal MIUR il 4 aprile 2019.
La donna in questione, in cinque occasioni nell’anno 2017, si era allontanata dall’istituto scolastico in cui lavorava per tutta la durata della pausa pranzo senza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata riconducibile alle ipotesi per cui l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 prevede la sanzione espulsiva.
Con la sentenza n. 30418 del 02.11.2023, la Cassazione afferma che nel pubblico impiego integra la fattispecie, disciplinarmente rilevante, della falsa attestazione, non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
La Cassazione – confermando quanto detto dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, la condotta di rilievo disciplinare non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio.
Secondo i Giudici di legittimità, conditio sine qua non per l’integrazione dell’illecito disciplinare è che la condotta deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.
Va, dunque, affermato che la condotta negligente della lavoratrice, reiterata e grave per le modalità con le quali è stata realizzata, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione datrice di lavoro e giustifica la massima sanzione espulsiva.
Ciò, in coerenza con la giurisprudenza della Corte secondo cui la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr., Cass., n. 8816 del 2017).
Per la sentenza, quindi, anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della pubblica dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.
La Pubblica Amministrazione si può avvalere delle agenzie investigative autorizzate per provare l’infedeltà e l’assenteismo dei dipendenti, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia.
I motivi più frequenti per i quali un ente pubblico si rivolge agli investigatori privati, per ottenere prove valide legalmente degli illeciti dei dipendenti, sono:
-La falsa attestazione della presenza in servizio (es. false timbrature dei cartellini);
-Le assenze ingiustificate;
-La mancata ripresa dell’attività lavorativa a seguito dell’assenza ingiustificata;
-L’assenza per falsa malattia;
-La concorrenza sleale in ogni sua fattispecie.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove utili ai fini dell’indagine.
Fonti: lavorosi.it;
