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Con l’ordinanza n. 1476 del 15.01.2024, la Cassazione afferma che, ai fini del giudizio circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, in fase di valutazione vi è l’incidenza della condotta del dipendente sul vincolo fiduciario oltre la presenza o meno di danno economico in capo all’azienda.
Il lavoratore con mansione di cuoco impugna giudizialmente il licenziamento irroratogli per aver sottratto, senza alcuna autorizzazione, cibi cucinati in quantità significative e con periodicità.
La Corte d’Appello rigetta la suddetta domanda in quanto ritenuta illecita la condotta dello stesso e la sanzione applicata proporzionata al fatto.
Nella conferma della pronuncia di merito, la Cassazione rileva che, in tema di licenziamento per giusta causa, l’entità modesta del fatto addebitato, valutabile ai fini della legittimità o meno della sanzione, non è riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito al datore di lavoro.
Per i Giudici di legittimità, infatti, risulta necessario valutare la condotta del soggetto dipendente sotto il profilo che può assumere rispetto ai comportamenti futuri in tema di valore sintomatico, oltreché all’idoneità nel porre in dubbio la correttezza dell’adempimento in prospettive future.
Ovvero, secondo la sentenza, la legittimità del recesso va valutata in riferimento alla lesione in conseguenza del comportamento addebitato al dipendente congiuntamente all’elemento essenziale della fiducia, elemento base al rapporto di lavoro.
In merito a tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso posto dal lavoratore dipendente e conferma la legittimità della sanzione impugnata con fine espulsivo.
L’attività investigativa non può consistere nel mero controllo dell’adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (che è riservata, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro e ai suoi collaboratori), ma deve avere ad oggetto l’accertamento di eventuali condotte illecite che incidano sul patrimonio aziendale (ad esempio l’appropriazione illecita di beni messi a disposizione dall’azienda stessa) o che integrino fattispecie criminose (ad esempio il reato di truffa a danno degli enti previdenziali, in caso di utilizzo fraudolento di materiali necessari per l’esecuzione ultima del lavoro stesso).
Gli investigatori privati, in questo tipo di indagine, possono essere chiamati dai datori di lavoro per raccogliere prove relative a:
-violazione dei doveri di fedeltà ex articolo 2105 del Codice civile;
-lesione dellareputazione aziendale;
-utilizzo scorretto dei mezzi messi a disposizione dall’azienda per effettuare la propria prestazione lavorativa (es. uso a scopo personale di beni primari).
Fonte: www.lavorosi.it
