Confidentiality Guaranteed
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La Cassazione ha ritenuto proporzionato il massimo provvedimento sanzionatorio e ha dichiarato legittimo il controllo da parte del detective privato.
La vicenda
Un operatore ecologico è stato licenziato a seguito degli accertamenti commissionati dal datore di lavoro ad un investigatore privato. Durante gli orari lavorativi, il dipendente, insieme ad altri due colleghi, organizzava incontri all’interno di esercizi commerciali, intrattenendo conversazioni e colloqui, durante i quali degustava varie consumazioni. La prassi descritta era costante ed illegittima, in quanto gran parte delle pause non venivano annotate nei registri delle presenze, ed arrivavano a durare quasi 45 minuti ciascuna (ad esempio 36 minuti il 21/10/2016, 38 minuti il 10/11/2016, 42 minuti il 22/11/2016), eccedendo quindi il tempo necessario a riposarsi.
La licenza del detective
Il lavoratore in questione ha sollevato alcuni dubbi in merito alla possibilità di utilizzare gli accertamenti investigativi, parlando di una presunta carenza formale nell’autorizzazione di cui all’ex articolo 134 TUPLS in possesso dell’investigatore incaricato. La Corte di cassazione ha sostenuto che “l’autorizzazione prefettizia prevista per le attività di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, non rappresenta una condizione necessaria per l’utilizzabilità degli esiti testimoniali di tali indagini” (Cassazione 24580/2013 e 25335/2010).
Il controllo occulto
La Suprema Corte, con la sentenza 9167 del 2023, ha inoltre riconfermato la legittimità del ricorso agli investigatori privati quando la finalità del loro esercizio non è il controllo occulto della prestazione lavorativa, bensì il compimento di atti illeciti da parte del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale. Più precisamente ad essere tutelato è il patrimonio aziendale, che è riconosciuto come quello costituito non soltanto dai beni aziendali, ma anche dall’immagine esterna dell’azienda, così come accreditata presso il pubblico (Cassazione 23985/2024, 13266/2018, 2722/2012). L’impiego di investigatori privati, inoltre, è ancora più comprensibile nei casi in cui l’attività lavorativa deve essere eseguita “al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore” (Cassazione 20440/2015).
La decisione della Cassazione
Nel caso in analisi, i fatti riscontrati sono stati ritenuti idonei a configurare il reato di truffa ai danni del datore di lavoro, in quanto lesivi non soltanto del patrimonio aziendale, dato che il comportamento del lavoratore ha causato un’indebita percezione di retribuzione, ma anche dell‘immagine dell’azienda all’esterno. Per questi motivi le indagini private delegate sono state considerate legittime e non configurabili quali controllo occulto della prestazione lavorativa. La Corte di cassazione, con la sentenza 20440 del 2015, ha inoltre ribadito che è da “escludere che la determinazione del tempo e della durata della pausa di riposo, da non confondere coi momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche, sia rimessa all’arbitrio del lavoratore“. Il massimo provvedimento sanzionatorio è stato inoltre ritenuto adeguato dal momento che il dipendente svolgeva importanti compiti dirigenziali e di coordinamento, e che la percezione di soggetti terzi nel vederlo “costantemente in luoghi pubblici e per tempi irragionevoli a degustare consumazioni e chiacchierare con i colleghi“, arreca pregiudizio al decoro aziendale, oltre a recidere il vincolo fiduciario.
La Suprema Corte, con l’ordinanza 27610 del 24 ottobre 2024, ha confermato la sentenza di appello e ha convalidato il licenziamento, condannando il lavoratore anche al pagamento delle spese processuali.
Come possono intervenire gli investigatori privati in casi come questo?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: ilsole24ore.com, studiocataldi.it
