Confidentiality Guaranteed
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È stato considerato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che abbia falsamente denunciato un’indebita appropriazione del TFR, da parte del datore, con la piena consapevolezza della non veridicità di tale condotta.
Si tratta di una condotta incompatibile con l’elemento fiduciario che caratterizza ogni rapporto di lavoro, idonea ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, anche a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno.
Sono queste le motivazioni con cui la Corte d’appello ha confermato il recesso per giusta causa di un lavoratore, motivazioni ritenute corrette anche dalla Corte di cassazione a cui il dipendente si era da ultimo rivolto.
La Sezione lavoro della Suprema corte, con ordinanza n. 30866 del 6 novembre 2023, ha evidenziato come, i giudici di secondo grado avessero ricollegato la fondatezza dell’addebito disciplinare al contenuto degli atti e delle denunce di indebita appropriazione del TFR, mosse dal dipendente nei confronti del datore.
Tale addebito era stato valutato, in fatto, come consapevolmente omissivo delle somme effettivamente dovute, anche considerando quelle già percepite dal prestatore, in un contesto di contenzioso civile tra le parti già in corso sulle stesse questioni.
In tale contesto, l’esposto presentato dal ricorrente in sede penale, oltretutto coltivato con opposizione alla richiesta di archiviazione, era stato valutato come puramente strumentale e non pertinente all’effettiva tutela del proprio diritto di credito in quanto basato su dati non veritieri e contabilmente scorretti.
Se – ha puntualizzato la Cassazione – l’esercizio del potere di denuncia (e in generale del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro) non può essere di per sé fonte di responsabilità, esso può divenire tale qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, vale a dire quando agisce nella piena consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito o dell’estraneità allo stesso dell’incolpato.
Nella vicenda di interesse, l’addebito disciplinare concreto era stato l’esposto presentato non per rimuovere una situazione di illegalità o per tutelare i diritti del dipendente ma con la volontà di danneggiare il datore di lavoro.
La condotta “di strumentalizzazione della denuncia“, ciò posto, risultava non scriminata dall’esercizio del diritto di critica, ma era anzi idonea ad integrare un illecito disciplinare, alla luce del dovere di fedeltà e ai più generali canoni di correttezza e buona fede, in quanto contraria ai doveri derivanti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale e comunque tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
In casi come questi, il datore di lavoro può chiedere aiuto agli investigatori privati autorizzati, sia attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT, tramite le quali possono monitorare reti e canali social per identificare determinati contenuti incriminanti pubblicati dai propri dipendenti, ma anche, lì dove possibile, con delle attività di contro pedinamento e pedinamento.
Le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
Le informazioni raccolte durante l’attività di pedinamento, inoltre, vengono inserite in un dossier che potrà poi essere utilizzato in Tribunale.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
–Contropedinamento, pedinamento e monitoraggio;
-Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonti: edotto.com;
