Confidentiality Guaranteed
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LA VICENDA
Un’azienda farmaceutica ha il presentimento che il proprio informatore scientifico del farmaco, il quale ha il compito di informare gli operatori sanitari sui farmaci, dichiari di eseguire un numero di consulti superiori a quelli che effettua realmente. In seguito a questo sospetto, l’azienda decide di affidare l’incarico ad un investigatore privato, per controllare il lavoro svolto dal dipendente.
Nei seguenti giorni quindi, l’investigatore segue l’informatore scientifico e dichiara che questo abbia svolto visite pari a “due + quattro + due potenziali clienti”. L’informatore scientifico del farmaco invece, dichiara all’azienda farmaceutica che quel giorno ha svolto visite pari a “nove + nove + sei medici”. Da queste dichiarazioni si segnala come il dipendente abbia in realtà affermato di aver lavorato molto di più rispetto a quello effettivamente svolto.
Inoltre, l’informatore ha dichiarato di essersi spostato in ulteriori località, dove in realtà non è mai stato. In seguito a queste visite, il dipendente, nell’orario in cui avrebbe dovuto svolgere compiti lavorativi, era in realtà coinvolto in attività personali. L’azienda farmaceutica ha quindi deciso di licenziare il proprio informatore scientifico. La decisione è stata confermata poi anche dal Tribunale e dalla Corte D’Appello, portando il lavoratore a rivolgersi alla Suprema Corte.
IL LAVORO DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Il datore di lavoro ha la possibilità di controllare i propri dipendenti (cosiddetti controlli difensivi) tramite investigatori privati, col fine di tutelare il patrimonio aziendale, ma anche quello di eludere condotte illecite e disoneste. I controlli difensivi si utilizzano quando il datore di lavoro ha il presentimento che i suoi dipendenti possano aver commesso un illecito o possano mettere in atto comportamenti che ledano la fiducia.
È importante comunque, durante questi controlli, assicurare un giusto bilanciamento tra i beni aziendali e la protezione degli interessi. Inoltre, è necessario tutelare la libertà di iniziativa economica, rispetto alla dignità e alla riservatezza dei dipendenti. Fondamentale è anche il richiedere questi controlli solo in seguito a sospetti fondati.
Spesso, pertanto, il datore di lavoro si appoggia all’aiuto e al lavoro degli investigatori privati. Questi ultimi devono sempre agire nel rispetto della privacy e con assoluta riservatezza. Il lavoro che viene commissionato all’agenzia investigativa da un determinato datore di lavoro, quindi, deve riguardare solamente possibili attività illecite, con un ulteriore riguardo per le attività fraudolente e le fonti di danno per lo stesso datore. Non sono pertanto giustificate le attività investigative svolte nei riguardi di un lavoratore per l’adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa.
IL PUNTO DI VISTA DELL’AZIENDA
L’azienda sostiene che l’attività commissionata all’investigatore privato sia del tutto legittima, in quanto è finalizzata al controllo di comportamenti sleali e disonesti del dipendente, i quali non rientrano sicuramente nei suoi obblighi contrattuali. Di fatto quindi, questi controlli non vanno contro le norme previste nello statuto dei lavoratori.
Al dipendente, nel caso in oggetto, sono stati rimborsati i costi dei viaggi presso località nelle quali non si è mai recato, e gli sono stati pagati i servizi per delle visite che non ha mai eseguito. Questo certamente ha comportato un danno economico al patrimonio dell’azienda.
Invece, il lavoratore si difende ritenendo che sia stato violato l’articolo 2119 del Codice civile, inerente al recesso per giusta causa, e di conseguenza anche la proporzionalità della sanzione.
LA CASSAZIONE
Tramite la sentenza 26765 del 15 ottobre 2024, la Cassazione ha dichiarato quanto già deciso inizialmente, dichiarando l’appello del dipendente non fondato. L’ordinanza in questione distingue il fatto addebitato al lavoratore, inerente alla falsificazione del lavoro eseguito, rispetto a quello che invece era previsto dalla normativa vigente richiamata dal ricorrente per la propria difesa, inerente all’alterazione del proprio cartellino o badge.
La sentenza prevede di fatto “il licenziamento in tronco in caso di commissione di gravi infrazioni della disciplina o alla diligenza nel lavoro”, e questo anche non considerando una possibile recidiva o meno. Il lavoratore ha così dovuto accettare quanto previsto dall’ordinanza e provvedere successivamente al risarcimento delle spese processuali.
Attraverso il monitoraggio del dipendente, gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, provando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibili contenziosi.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia. In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
