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La condotta del dipendente che guida il mezzo aziendale con la patente scaduta, secondo l’ordinanza n. 25724 del 26.09.2024 della Cassazione, integra la giusta causa di licenziamento.
IL FATTO
Il dipendente di un’azienda è stato licenziato dal suo datore di lavoro perché guidava un veicolo, in particolare un motociclo aziendale, con casco slacciato e patente di guida scaduta.
Secondo la Corte d’Appello, la sanzione attribuita al lavoratore rispetto alla sua condotta è ritenuta corretta, potenzialmente foriera anche di un pregiudizio alla regolarità del servizio.
L’ORDINANZA
La condotta del lavoratore che si mette alla guida di un veicolo/ motoveicolo aziendale senza, però, avere l’abilitazione a guidarlo, è causa giusta di licenziamento secondo la Cassazione. In particolare, perché un comportamento di questo tipo non può che essere svolto dal lavoratore in maniera dolosa.
Secondo i giudici di legittimità, il danno conseguente ad una condotta simile non è trascurabile in quanto provoca il fermo amministrativo del mezzo e comporta l’impossibilità di assegnare al proprio dipendente determinate mansioni, quindi, automaticamente provoca ripercussioni sull’operatività dell’azienda stessa.
La sentenza continua affermando che mettersi alla guida di un mezzo aziendale senza abilitazione valida per guidarlo avrebbe esposto la società, nell’eventualità di un sinistro, a responsabilità civili.
La Suprema Corte, su queste basi, ha deciso di rigettare il ricorso effettuato dal dipendente affermando la legittimità del recesso irrogatogli.
Attraverso il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, provando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibili contenzioso.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.lavorosi.it
