Confidentiality Guaranteed
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Nei procedimenti di separazione, il telefono cellulare è ormai frequentemente utilizzato dai coniugi in conflitto per raccogliere prove di infedeltà o di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali. Queste prove possono includere foto di SMS, screenshot di conversazioni o registri delle chiamate, e servono a ottenere l’addebito della separazione, con possibili conseguenze sul diritto all’assegno di mantenimento.
Tuttavia, non sempre è lecito utilizzare in giudizio i contenuti trovati nel telefono dell’altro coniuge. I giudici, sia di merito sia della Cassazione, si sono più volte espressi in merito alla validità delle prove digitali raccolte in questo modo.
Quando l’uso è considerato legittimo
Secondo una sentenza del Tribunale di Roma (n. 6432 del 30 marzo 2016), è ammesso in giudizio l’uso di SMS trovati casualmente da un coniuge nel telefono dell’altro, quando il cellulare è stato lasciato in un ambiente condiviso. In ambito familiare, infatti, il diritto alla riservatezza può essere attenuato dalla convivenza e dalla condivisione degli spazi.
L’Autorità Garante per la Privacy ha stabilito regole precise per l’uso dei dati personali in ambito giudiziario, con le proprie “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, pubblicate nel 2018 e che aggiornano il Codice di deontologia del 2008.
In linea con questo, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 13121 del 12 maggio 2023) ha confermato che è lecito usare conversazioni WhatsApp a fini difensivi, richiamando i principi costituzionali e penali (artt. 24 Cost. e 51 c.p.).
È ammessa anche la registrazione di conversazioni tra presenti, purché uno dei partecipanti ne sia autore: la Cassazione penale (sentenza n. 7338 del 21 febbraio 2025) ha riconosciuto che queste registrazioni costituiscono prova documentale valida.
Quando l’uso è illecito
La Corte di Cassazione ha anche chiarito i limiti dell’utilizzo di dati digitali come prova. Con l’ordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025, ha stabilito che non si possono considerare legittimamente acquisite le immagini delle chat estratte dal cellulare del coniuge, se non è dimostrato che siano state ottenute in modo lecito. In particolare, non basta la testimonianza de relato actoris (di un teste che riporta ciò che ha detto l’altro coniuge) sul libero accesso ai rispettivi telefoni di marito e moglie.
Infine, la Cassazione penale (ordinanza n. 19421 del 23 maggio 2025) ha affermato che accedere al telefono del coniuge protetto da password per estrarre screenshot di chat o registri chiamate, costituisce violazione della privacy e reato di accesso abusivo a un sistema informatico, secondo l’art. 615-ter del Codice penale.
In sintesi – Le indicazioni dei giudici
– SMS scoperti casualmente: ammessi se trovati su un telefono lasciato in uno spazio condiviso (Trib. Roma, sent. 6432/2016).
– Screenshot di chat: utilizzabili se raccolti per difendere un diritto (Cass., ord. 13121/2023).
– Accesso non dimostrato: prove non valide se non è provata la legittimità dell’accesso (Cass., ord. 4530/2025).
– Registrazioni di conversazioni: ammesse se fatte da uno dei presenti (Cass. pen., sent. 7338/2025).
– Violazione della password: costituisce reato e rende inutilizzabili le prove (Cass. pen., sent. 19421/2025).
Per essere certi di raccogliere prove certamente valide legalmente è fondamentale rivolgersi a dei professionisti, come gli investigatori privati autorizzati, i quali non possono accedere a messaggistica privata, né intercettare fraudolentemente qualcuno, poiché farlo è un reato, ma possono svolgere delle indagini nella massima legalità e nel rispetto della privacy di tutti i soggetti coinvolti.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del partner infedele;
– attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner infedele a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste;
– testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel dossier investigativo, se necessario.
Fonte: avvocatocivilista.net
