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La recente sentenza n. 96 del 28 maggio 2026 del Tribunale di Gorizia (Sezione Lavoro) è tornata a occuparsi di un tema cruciale per il diritto del lavoro moderno: il valore probatorio delle comunicazioni informali, in particolare quelle avvenute tramite WhatsApp, nel rapporto tra dipendente e azienda. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, secondo cui la finalità di informare il datore di lavoro può essere raggiunta anche attraverso canali non tradizionali, purché idonei a garantire la conoscenza dei fatti.
Il caso specifico
La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore, impiegato presso un’azienda agricola dal 2003, che era stato licenziato per aver superato il periodo di comporto ordinario di 180 giorni. Il dipendente, affetto da una grave patologia oncologica e sottoposto a un complesso iter chirurgico, sosteneva invece di aver diritto al “comporto lungo” di 12 mesi previsto dal CCNL per le gravi patologie oncologiche documentate.
L’azienda si era difesa sostenendo di non aver mai ricevuto una comunicazione formale della diagnosi e che le conversazioni intercorse fossero puramente private. Tuttavia, il Giudice ha rilevato che il lavoratore aveva informato sia l’addetta alle paghe che il direttore della cantina tramite messaggi WhatsApp, parlando esplicitamente di “intervento” e di “tumore”.
Secondo il Tribunale di Gorizia, lo scambio di informazioni su WhatsApp non può essere declassato a mera corrispondenza tra privati quando gli interlocutori sono esponenti qualificati dell’azienda deputati a ricevere tali notizie. La sentenza sottolinea che il datore di lavoro, una volta messo in condizione di “intuire” la gravità della situazione attraverso questi canali, è tenuto a operare secondo buona fede e correttezza, approfondendo se necessario la natura della malattia prima di procedere al licenziamento.
In definitiva, il Tribunale ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento delle indennità risarcitorie, ribadendo che la conoscenza della patologia era stata effettivamente raggiunta tramite i canali digitali utilizzati dalle parti.
Quali evidenze digitali forensi può raccogliere un’agenzia investigativa?
Nelle controversie legate al licenziamento e all’utilizzo di prove digitali, come nel caso trattato dal Tribunale di Gorizia, la nostra agenzia, Tarricone Investigazioni, offre soluzioni tecnologiche e legali per garantire che ogni evidenza informatica sia acquisita e prodotta correttamente in sede giudiziaria. Tra i principali servizi offerti rientra l’acquisizione dei dati da dispositivi mobili, che consente di estrarre conversazioni, file e informazioni presenti su smartphone e tablet, anche se cancellati o non più visibili all’utente. Questo tipo di attività è particolarmente utile nei casi in cui c’è la necessità di dimostrare l’effettiva comunicazione della malattia al datore di lavoro attraverso canali non ufficiali come WhatsApp.
Conclusa l’attività investigativa, viene redatto un dossier investigativo che raccoglie tutti gli elementi emersi nel corso degli accertamenti. Il documento descrive i fatti ricostruiti e le comunicazioni ritenute rilevanti, allegando, quando necessario, screenshot, copie di conversazioni e altri contenuti digitali utili a comprovare le modalità di interazione tra il lavoratore e l’azienda. La relazione può essere presentata nell’ambito di un procedimento giudiziario come supporto probatorio. Inoltre, gli investigatori incaricati possono essere chiamati a testimoniare in Tribunale per confermarne l’autenticità e l’affidabilità, soprattutto nei casi in cui le comunicazioni elettroniche rivestano un ruolo decisivo ai fini della valutazione del giudice.
Fonte: ilSole24Ore
