Confidentiality Guaranteed
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La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5701/2024 si è espressa in tema di diffamazione tramite messaggi postati su Social.
Nel caso in cui, ci siano state più comunicazioni, ma tutte indirizzate ad un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione può sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell’agente medesimo, l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.
È il caso di una ex coppia che vede l’uomo citare in giudizio la donna. L’uomo chiede la condanna al risarcimento dei danni provocatigli, in particolare per averlo screditato agli occhi di amici e colleghi inviando mail e messaggi tramite Facebook con l’intento preciso di danneggiarlo e di isolarlo.
Inizialmente, il tribunale accoglieva la domanda risarcitoria per diffamazione, condannando lei al risarcimento del danno morale nei confronti dell’uomo per euro 5.000.
La Corte d’Appello di Milano ribalta la decisione e rigetta integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo mancassero gli estremi della diffamazione, in quanto i messaggi erano stati inviati dall’appellante verso un unico destinatario alla volta, quindi in forma riservata e senza superare i limiti della continenza, nello specifico le comunicazioni con i due amici del ricorrente, oltre ad essere avvenute in tempi diversi e a mezzo di uno scambio di messaggi su Facebook, erano indirizzate ad un singolo interlocutore per volta, e quindi mancava l’elemento oggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la diffamazione, costituito dalla comunicazione diretta ad una pluralità di destinatari.
La stessa Corte ha valutato anche il contenuto delle comunicazioni, ritenendole prive di valenza denigratoria, ma semplicemente espressione della delusione personale e della preoccupazione dell’appellante a fronte degli atteggiamenti ritenuti immaturi assunti dal proprio ex.
Il soggetto denigrato decide di ricorrere in Cassazione, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia non si era considerato che di uno dei messaggi era venuta a conoscenza anche una terza persona non rimanendo, la conversazione confidenziale.
Per la Cassazione il ricorso deve essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni:
-il contenuto dei messaggi, seppur potenzialmente critico, è espressione della delusione personale e della preoccupazione dell’ex partner, senza intenti denigratori verso la controparte;
-la confidenzialità di tali comunicazioni private su Facebook è stata considerata fondamentale, stabilendo che l’uso di questa modalità di comunicazione non implica automaticamente l’accettazione del rischio di una loro diffusione non autorizzata;
-l’invio di messaggi privati, indirizzati individualmente e senza evidenza di intento diffamatorio o di volontà di diffusione oltre il destinatario specifico, non può essere considerato diffamatorio.
A tal proposito, l’investigatore privato in ausilio ai ricorrenti o agli appellanti può svolgere attività di ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie tratte da fonti aperte, ovvero liberamente disponibili, volte ad indentificare le offese o l’attribuzione di fatti per mezzo del web ad un soggetto giuridico o fisico come, ad esempio, l’individuazione di notizie false sul conto della vittima. Tutte le informazioni raccolte all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
Fonte: avvocatoandreani.it
