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Con l’ordinanza n. 4440 del 20 febbraio 2024 la Corte di cassazione si esprime su un caso di annullabilità per vizio del consenso dell’accordo di separazione sottoscritto da due coniugi. Il fatto nasce in relazione a comportamenti minacciosi e ricattatori subiti dal ricorrente e finalizzati al raggiungimento dell’accordo separatizio.
Il provvedimento della Cassazione si trova a valutare una situazione nella quale la vittima dei comportamenti violenti è un marito e la moglie il carnefice (con l’ausilio del padre e di terzi sconosciuti).
Il tutto prese avvio nel 2015 quando l’uomo adiva il Tribunale di Foggia al fine di dichiarare nullo l’accordo di separazione consensuale raggiunto quattro anni prima con la moglie; l’accordo in questione sarebbe stato raggiunto rinunciando all’assegno di mantenimento a proprio favore e accettando un “limitato” calendario di visita alla figlia, nonostante la situazione di disoccupazione e l’enorme divario economico esistente tra lo stesso e la moglie.
Il protagonista della vicenda riferiva che aveva contratto matrimonio diversi anni prima, che era diventato padre di una bambina e che l’unione era giunta a conclusione nel marzo del 2010. Nonostante la funzione dirigenziale svolta sia nelle aziende di famiglia che nelle altre aziende del suocero, con l’inizio della crisi lo stesso si vide allontanato da tutti gli affari familiari e i tentativi di recuperare il rapporto coniugale erano ormai ostacolati dalla famiglia di origine della moglie; inoltre, iniziarono ripetute minacce ad opera di ignoti ed atti intimidatori culminati nell’avergli fatto trovare un gatto impiccato dietro il bungalow dove lo stesso si era appena trasferito dopo aver lasciato la casa familiare di proprietà della moglie.
Anche la famiglia di origine dell’uomo divenne vittima di minacce soprattutto in relazione alla nipote, arrivando al punto che sua madre gli aveva chiesto di rinunciare a tutte le pretese economiche in sede di separazione con la paura che venisse impedito dalla nuora di frequentare la bambina.
A seguito di altre minacce, una tra tante il suocero che, alla presenza di un testimone, “invita” espressamente l’uomo a lasciare la casa familiare minacciandolo di fargli passare “guai” analoghi a quelli del gatto. Lo stesso accetta di separarsi e di sottoscrivere l’accordo di separazione che gli era stato sottoposto dalla moglie, senza possibilità di vedersi riconosciuto il mantenimento, nonostante l’abissale differenza economica e patrimoniale dei coniugi e di poter mantenere frequenti rapporti con la figlia.
Il Tribunale di Foggia dovette farsi interprete di diversi testi, tra i quali quelli della madre e di un caro amico dell’uomo, e disponeva l’interrogatorio formale della moglie ma l’esito dell’istruttoria risultò negativo, rigettando la domanda dell’uomo ritendendola priva di riscontro probatorio.
Lo stesso fece la Corte d’Appello di Bari respingendo l’appello dell’uomo ritenendo che le prove offerte non erano idonee a provare l’esistenza degli episodi di violenza morale e l’efficacia di tali episodi nel condizionamento della sua volontà ad accettare la separazione.
Secondo i Giudici della Corte, i comportamenti agiti dalla moglie e dal suocero non apparivano una minaccia tale da impressionare ed incutere timore in relazione alla persona e al contesto socioculturale in cui vivevano come coppia.
L’uomo ricorse in Cassazione vedendo, finalmente, riconosciute le sue doglianze.
Gli Ermellini sancivano la nullità dell’accordo di separazione firmato e omologato in quanto frutto di ricatti e minacce e, ad avviso degli stessi, la Corte, nonostante avesse raccolto le dichiarazioni della madre e dell’amico dell’uomo che confermavano determinati accadimenti, aveva però errato nell’interpretare i presupposti applicativi della disciplina in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso: “affinché la violenza, come vizio della volontà di una parte, possa costituire causa di annullamento del negozio, il combinato disposto degli artt. 1434 e 1435 c.c. richiede che questa, valutato il soggetto passivo e il contesto sociale nella quale avviene, sia di natura tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio. In tema la giurisprudenza di legittimità (Cass ordinanza n. 27323/2022) ha chiarito che in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c., possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa. Invero, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.”
Sulla base dei principi generali sopra citati, la Prima Sezione Civile ha accolto la tesi della difesa dell’uomo, invitando i giudici di merito a rivedere la propria posizione e ad annullare l’accordo di separazione consensuale.
In casi come questo, è necessario fornire prove di pedinamenti, sms, chiamate, mail insistenti, visite indesiderate mediante testimonianze dirette, e facendosi supportare da investigatori privati che possono documentare ogni contatto della vittima con il carnefice.
Gli investigatori possono agire sia attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT, tramite le quali possono monitorare reti e canali social per identificare i contenuti incriminati, ma anche, lì dove possibile, con delle attività di contro pedinamento e pedinamento.
Le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
Le informazioni raccolte durante l’attività di pedinamento, inoltre, vengono inserite in un dossier che potrà poi essere utilizzato in Tribunale.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento degli attori coinvolti;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: dinellalex.it;
