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La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30712/2023 pubblicata in data 3 novembre 2023, dopo aver ribadito la funzione assistenziale, equilibratrice e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, ritiene congruo un assegno divorzile di “soli” € 600,00 a favore di una moglie vissuta nel lusso, tenuto conto della brevità del matrimonio, durato cinque anni, della giovane età della donna, meno di 40 anni, e degli importanti regali ricevuti dal marito nonché dell’assegnazione della casa familiare in qualità di genitore prevalentemente collocatario del minore.
Il caso in esame trae origine da una sentenza con la quale il Tribunale di Bologna dichiarava lo scioglimento di un matrimonio contratto da un uomo di mezza età molto ricco con una giovane donna di 35 anni che, all’epoca del matrimonio, era indipendente e dalle plurime occupazioni.
A seguito della nascita del figlio, dopo solo cinque anni dalla celebrazione del matrimonio, la coppia addiveniva alla separazione e successivamente al divorzio. Il Tribunale di Bologna prevedeva a carico dell’uomo – oltre al mantenimento di € 1.500,00 per il minore, all’obbligazione del pagamento del mutuo sulla casa familiare, all’assunzione di tutte le spese dell’abitazione e al 70% delle spese straordinarie del figlio– anche un assegno divorzile a favore della donna pari ad € 600,00.
Per nulla contento dell’assegno divorzile a suo carico, l’uomo ricorreva in Appello ma la Corte confermava l’assegno divorzile nel medesimo importo proprio in considerazione delle evidenze di grande disponibilità economiche dell’uomo: nel corso della vita matrimoniale il marito aveva acquistato la casa oggi assegnata alla donna, aveva sostenuto interamente il costo degli interventi di ristrutturazione e degli arredi, aveva versato ingente denaro sul conto della moglie, le aveva regalato gioielli e orologi costosi e, infine, aveva sostituito la propria autovettura con una di lusso.
Inoltre, la donna che all’epoca del matrimonio era una donna indipendente e dalle plurime occupazioni, dopo la nascita del bambino aveva rinunciato a coltivare il proprio lavoro; all’atto del divorzio, la donna aveva 10 anni in più e non aveva esperienze spendibili nel suo particolare profilo professionale, con una casa importante da gestire e con un figlio da accudire; infine la donna aveva dato prova di essersi attivata per riprendersi un’autonomia economica aprendo un’attività in proprio che, però aveva dovuto chiudere dopo pochi anni perché in costante perdita.
Nonostante ciò, la donna non aveva contribuito alla formazione del patrimonio del marito che era già molto importante prima di convolare a nozze con la giovane donna e, quindi, tenuto conto della sproporzione reddituale tra i coniugi e della circostanza che la donna non aveva alcuna fonte reddituale o patrimoniale, la Corte di Appello non poteva che concludere confermando il diritto della donna a ricevere un assegno divorzile seppur di importo ridotto.
Infatti, i Giudici avevano riconosciuto la natura composita all’assegno divorzile, tenendo in considerazione le condizioni economiche dei coniugi ed il contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge, anche alla luce della durata del vincolo matrimoniale e dell’età anagrafica dell’avente diritto, così come previsto dalla Sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, l’ex marito proponeva ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte rigettava le doglianze del ricorrente, precisando nelle motivazioni che la Corte d’Appello aveva già valutato le circostanze dedotte dal momento che il quantum dell’assegno (600,00 euro) era ridotto rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale dell’uomo; se così non fosse, l’importo dell’assegno sarebbe stato maggiore, alla luce del divario economico tra le parti.
Gli Ermellini, infatti, confermavano che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato, motivandolo, l’art. 5 della I. 898/1970 e il carattere composito dell’assegno divorzile, il quale, invero, era stato fissato in un ammontare “contenuto” se raffrontato alle condizioni economiche delle parti e ciò in ragione della corretta interpretazione della funzione assistenziale, ma anche equilibratrice e perequativo- compensativa che deve svolgere l’assegno stesso.
Per i suddetti motivi, il ricorso veniva dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
Quando ci si trova davanti a questo tipo di problemi, le alternative possono essere diverse. Un importante supporto in tema di indagini patrimoniali può essere richiesto anche agli investigatori privati che intervengono con delle indagini sul tenore di vita e sull’attuale situazione patrimoniale dell’ex coniuge.
La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT.
Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier che l’ex coniuge può produrre in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Con l’aumento delle separazioni e dei divorzi, queste indagini sono, ad oggi, tra le più richieste, e nella maggior parte dei casi portano ad una revisione dell’assegno a favore dell’uno o dell’altro, perché è molto frequente la tendenza a nascondere nuove convivenze e nuove entrate economiche.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali, volte a determinare l’effettiva consistenza del patrimonio del soggetto;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier, se necessario.
Fonti: dinellalex.it;
