Confidentiality Guaranteed
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L’ordinanza n. 3462 del 16 febbraio 2026 della Corte di Cassazione affronta la tutela della privacy dei lavoratori nell’ambito della geolocalizzazione dei veicoli aziendali da parte del datore di lavoro. La Corte ha stabilito che la notifica al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 37, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 196/2003 è obbligatoria ogni volta che i dati di localizzazione consentano di identificare il lavoratore anche solo indirettamente. Il principio affermato dalla Corte è che i dati di posizione di un automezzo costituiscono dati personali quando il datore di lavoro è in grado, anche mediante informazioni ulteriori in suo possesso, di risalire all’identità del conducente.
La Corte precisa, inoltre, cosa non è sufficiente per escludere gli obblighi di legge: non basta che l’identificazione dell’autista non avvenga automaticamente, né che sia necessario incrociare i dati GPS con registri aziendali, turni di lavoro o con il cronotachigrafo. Allo stesso modo, è irrilevante che il sistema di geolocalizzazione sia stato progettato o gestito da una società terza. Il presupposto giuridico determinante è, infatti, la mera possibilità di identificazione del lavoratore, anche tramite operazioni successive o deduttive, poiché tale circostanza rende il trattamento riconducibile alla disciplina sulla tutela dei dati personali e impone al datore di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa privacy.
Caso specifico
I soggetti coinvolti sono una ditta di trasporti e i suoi autisti, monitorati tramite sistemi GPS installati sui mezzi. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva contestato alla società una sanzione amministrativa per omessa notificazione del trattamento dei dati di geolocalizzazione previsto dall’art. 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L’azienda aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione sostenendo che i dispositivi GPS non consentissero l’identificazione diretta dei conducenti. Il Tribunale di Sondrio aveva inizialmente accolto l’opposizione, annullando la sanzione, ritenendo che il sistema non permettesse di identificare automaticamente i lavoratori. Successivamente, la Corte di Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva cassato tale decisione con rinvio, chiarendo che la qualifica di titolare del trattamento spetta comunque al datore di lavoro. Nel giudizio di rinvio il Tribunale aveva nuovamente accolto l’opposizione, sostenendo che l’identificazione dell’autista non fosse certa né automatica. Tuttavia, il Garante ha proposto un nuovo ricorso e la Corte, con l’ordinanza n. 3462/2026, ha definitivamente accolto le ragioni dell’Autorità. I giudici hanno accertato che la flotta era composta da quattro automezzi e quattro autisti e che il datore di lavoro poteva risalire al conducente tramite registri interni o cronotachigrafo, strumento che per legge contiene i dati identificativi dell’autista. La Corte ha quindi stabilito che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, è pienamente responsabile della protezione della privacy dei dipendenti, indipendentemente dal fatto che il sistema di geolocalizzazione sia fornito da un soggetto terzo e anche quando l’identificazione avvenga solo mediante operazioni successive o incrocio di dati. La Corte ha rigettato definitivamente l’opposizione della società, confermando la sanzione amministrativa e condannando l’azienda al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. In definitiva, il principio affermato è che ogni trattamento di dati personali che consenta, anche indirettamente, l’identificazione di un lavoratore comporta l’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
È lecito l’utilizzo di dispositivi GPS se installati da un’agenzia investigativa come ausilio all’attività di monitoraggio?
In caso di indagini difensive finalizzate alla protezione del patrimonio aziendale, la giurisprudenza più recente, in particolare l’ordinanza n. 30079 del 21 novembre 2024 della Corte di Cassazione, stabilisce che i controlli affidati dalle aziende alle agenzie investigative devono essere mirati e basati su sospetti concreti di comportamenti illeciti. Non è consentito, quindi, effettuare attività di monitoraggio generico o indiscriminato. Quando sussiste un ragionevole sospetto che un dipendente stia compiendo azioni illecite, l’azienda può rivolgersi a un’agenzia investigativa per raccogliere prove con valore probatorio. In questo contesto, il GPS può essere impiegato come supporto alle attività di monitoraggio. Tuttavia, il solo tracciamento GPS da remoto potrebbe non essere sufficiente: è necessario integrare i dati con delle attività di pedinamento e di Web Intelligence.
In particolare, Tarricone Investigazioni offre servizi mirati a queste esigenze:
– Attività di monitoraggio e pedinamento dei dipendenti, con ausilio di dispositivi GPS;
– Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT, per raccogliere prove direttamente dal web, spesso diffuse dallo stesso dipendente tramite la propria attività online.
Tutte le attività e i servizi svolti dall’agenzia confluiscono in un dossier investigativo dotato di efficacia probatoria, utilizzabile in sede difensiva e nell’ambito di eventuali procedimenti giudiziari. Il documento consente di ricostruire i fatti in modo oggettivo, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, così da ridurre il rischio di contenziosi qualora la società decida di procedere al licenziamento del soggetto interessato.
Fonte: laleggepertutti.it; garanteprivacy.it; olympus.uniurb.it
