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La Corte di cassazione, Sez. V Penale, con la sentenza del 27 Marzo 2024 n. 12713 ha ribadito che “integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione (Sez. 5, n. 36109 del 14/5/2018, C., Rv. 273598).”
La decisione riguarda la condotta di un uomo, che ha installato una microcamera nella sua abitazione, dove vivevano anche la compagna e il figlio, con lo scopo, a suo dire, di dimostrare la manipolazione della donna nei confronti del bambino, per far sì che si schierasse contro il padre, poiché vi era in corso un procedimento per il suo affidamento.
A nulla è servita la difesa degli avvocati dell’uomo, che si fondava sul fatto che l’abitazione in cui era stato installato il dispositivo di intercettazione era di sua proprietà, e quindi anche lui svolgeva la sua quotidianità all’interno di quelle mura. Inoltre, sempre secondo la difesa, l’uomo aveva agito per necessità, perché il fatto che il bambino venisse manipolato costituiva un rischio per il benessere psicologico del minore.
I giudici non hanno accolto la suddetta linea difensiva, ribadendo che “il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, ma dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe“, e che “nessun grave pregiudizio è stato provato nei confronti del figlio minore, nella sua dimensione di conservazione di un corretto rapporto genitoriale con il padre, anche alla luce della precisazione della Corte di Appello relativa alla circostanza che, nel giudizio civile di separazione, si è disposto l’affido condiviso del piccolo, valutata l’assenza di elementi ostativi“.
In sintesi, dunque, il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’art. 615bis c.p., si può configurare anche nei confronti del proprietario dell’abitazione che installa dispositivi di registrazione senza partecipare agli atti di vita privata intercettati.
La riservatezza e la segretezza all’interno delle mura di casa sono, infatti, diritti fondamentali protetti dall’articolo 615 bis del Codice penale.
Se vi è il dubbio di essere ascoltati e spiati all’interno della propria abitazione, gli investigatori privati possono essere chiamati ad effettuare una bonifica elettronica ed ambientale. Inizialmente verrà condotta un’ispezione visiva degli ambienti interessati, successivamente verranno esaminati gli spazi con la giusta attrezzatura come rilevatori professionali “hi-tech” di microspie, ovvero dispositivi elettronici appositamente progettati per individuare e rilevare i segnali a radiofrequenza generati da microspie o telecamere occultate di ogni tipo: trasmettitori di segnali audio e/o video.
Fonte: studiocataldi.it
