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Uno degli argomenti più spinosi quando due coniugi decidono di separarsi è senza dubbio il tema inerente all’assegno di mantenimento, in particolare nei casi in cui non è tanto chiaro chi è obbligato a pagare e chi ne deve beneficiare.
La situazione diventa particolarmente difficile quando il reddito tra i coniugi è molto simile a causa di rendite ulteriori rispetto al guadagno professionale e spese fisse.
Quando bisogna valutare a chi spetta l’assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi, si tiene in considerazione anche il tenore di vita condotto dalla coppia durante il matrimonio.
Ci sono delle situazioni in cui, però, uno dei due coniugi non può tenere uno stile di vita simile all’altro per diverse circostanze; pertanto, una parte è obbligata all’integrazione monetaria attraverso il cosiddetto assegno di mantenimento. Questo può avvenire dal momento in cui la separazione è di per sé una condizione transitoria.
La separazione, infatti, è considerata una fase di sospensione in cui i coniugi hanno il tempo di riconciliarsi o decidere, nel peggiore dei casi, di passare all’atto del divorzio, che di per sé non è obbligatorio.
Bisogna tenere a mente, però, che l’assegno di mantenimento viene determinato solo nei casi in cui sussiste una disparità a livello reddituale concreta tra i due coniugi.
Se si possiede lo stesso reddito, o anche solo capacità economiche simili non si è tenuti a ricevere l’assegno di mantenimento. Anche per una differenza minima di centinaia di euro, la Corte di cassazione è solida nel non considerare una disparità la differenza di stipendio.
Inoltre, se sussistono atti di negligenza del coniuge e di conseguenza una sensibile differenza reddituale e quindi la non capacità di continuare a tenere un ritmo ed uno stile di vita analogo a quello matrimoniale, non spetta comunque l’assegno di mantenimento.
Diverso il caso in cui al coniuge è stata addebitata la separazione, in quanto il tribunale ha riconosciuto la responsabilità per la rottura e quindi fine dell’unione, ad esempio per infedeltà coniugale.
Quando si parla di divorzio, invece, la situazione cambia, perchè il tenore di vita matrimoniale non è più un fattore da tenere in considerazione. Questa tipologia di assegno, chiamato assegno divorzile, spetta solo all’ex coniuge che non può, per diversi motivi, essere autosufficiente e mantenersi economicamente, ammesso ovviamente che non ci siano colpe in proposito.
Possono presentarsi dei casi in cui si parli di funzione compensativa dell’assegno di divorzio, elemento molto importante e su cui la Cassazione fa grande affidamento. Anche se dovesse presentarsi indipendenza economica, l’ex coniuge ha comunque diritto a ricevere un assegno divorzile nel caso in cui, a causa di un sacrificio compiuto per la famiglia e di comune accordo con l’altro, vi sia disparità reddituale.
Quando, invece, si considera l’assegno di mantenimento dovuto ai figli la disparità di reddito tra i genitori non ha nessuna rilevanza. I figli, infatti, a prescindere dalla vita matrimoniale dei genitori, hanno diritto ad avere lo stesso tenore di vita loro, ricevendo da ognuno una somma in base alle disponibilità economiche presenti.
In casi come questi, può essere importante effettuare anche delle indagini patrimoniali, tramite agenzia investigativa, per la determinazione e la rideterminazione dell’assegno, per ottenere un quadro generale della posizione reddituale dei coniugi e della sua variazione nel tempo e per ottenere le prove dell’effettivo tenore di vita del coniuge, spesso del tutto incompatibile con il reddito di fatto dichiarato.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.money.it
