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Nel contesto di richieste di separazione con addebito basate sull’infedeltà coniugale, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presunta infedeltà della moglie non può essere addebitata senza prove concrete.
Nel caso in questione, un uomo, marito della donna protagonista della vicenda, dichiara di aver scoperto sul cellulare della moglie messaggi amorosi e fotografie della stessa ritratta in pose oscene.
Le foto osé ritrovate nel cellulare della donna, in cui non compare il suo viso e per cui non è stato dimostrato l’effettivo invio all’amante, non costituiscono una base sufficiente per addebitare la separazione alla moglie.
La Corte ha respinto la richiesta di addebito, sottolineando la mancanza di prove convincenti sull’infedeltà coniugale in quanto l’infedeltà della donna non può essere dimostrata da foto osé di scarsa qualità, probabilmente manipolate, in cui tra l’altro non sono visibili nemmeno i volti dei protagonisti delle scene ritratte.
La decisione della Corte di Cassazione conferma che è necessario un solido fondamento probatorio per addebitare la separazione sulla base di presunte infedeltà, e che il mero sospetto o prove incomplete non sono sufficienti per tale scopo.
Il marito ha proposto nel motivo di impugnazione il travisamento della prova in ordine alla relazione extraconiugale della moglie, ma così facendo ha richiesto una rivisitazione dell’apprezzamento della prova, attività che è preclusa in sede di legittimità.
Respinta quindi in via definitiva la richiesta di addebito della separazione alla moglie. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9776/2024.
Secondo il caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto affidarsi agli investigatori privati, i quali sono autorizzati dalla Prefettura ad effettuare delle indagini per conto del coniuge tradito, finalizzate a far valere un suo diritto in sede giudiziaria, senza violare la privacy dell’adultero, documentando attraverso foto e video il tradimento e inserendo tutto il materiale in un dossier investigativo avente valore probatorio.
In sintesi, l’investigatore privato può provare l’infedeltà coniugale attraverso:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del coniuge;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
