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Secondo l’ordinanza n. 28772, depositata il 17.10.2023 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, il marito non ha diritto ad alcun rimborso da parte della moglie che prosciuga il conto corrente cointestato.
Il marito si rivolgeva al Tribunale di Milano per ottenere la condanna della moglie, da cui si era separato, al pagamento in suo favore di €250.000,00 a titolo di risarcimento/restituzione di somme indebitamente prelevate ed utilizzate da parte della donna attraverso disposizioni effettuate sul conto cointestato tra i coniugi.
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello, respingevano la domanda dell’uomo sui presupposti che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri della famiglia; che alla formazione della provvista avessero contribuito entrambi i coniugi (e non in via esclusiva solo il marito come questi cercava di affermare); che la moglie avesse interrotto la collaborazione presso uno studio legale per prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in favore del marito verso il quale emetteva fattura senza però ricevere pagamento diretto sull’intesa che il lavoro prestato dalla donna fosse compensato con l’utilizzo del denaro sul conto corrente; che tra i coniugi sussistessero precisi doveri di contribuzione e la cointestazione del conto costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale ex art. 143 c.c.; che la donna avesse provato che molti dei prelievi erano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Secondo la Corte di Cassazione, interpellata dal marito, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni.
In caso di conto cointestato si presume che le somme ivi depositate siano di titolarità di entrambi salvo la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla contestazione stessa.
A tal proposito, infatti, si ricorda il precedente della Corte Costituzionale (ordinanza 9197 del 3 aprile 2023), relativo al caso in cui il denaro versato sul conto corrente cointestato tra marito e moglie proveniva da una donazione da parte della madre al figlio. In quel caso, infatti, il marito era riuscito a vincere la presunzione della contitolarità delle somme dimostrando che l’intera somma prelevata dalla moglie proveniva da una donazione da parte della propria madre e, quindi, non era entrata a far parte della comunione dei beni tra i coniugi.
Secondo la Corte, “ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”.
Nel caso in oggetto, invece, a differenza del precedente, non vi è prova che il conto corrente fosse alimentato solo da denari provenienti dal marito così che la prova contraria rispetto alla presunzione di contitolarità delle quote sul conto non poteva dirsi raggiunta: secondo la Corte, bene ha fatto il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello adita in secondo grado a respingere le domande del marito di restituzione delle somme utilizzate dalla moglie mediante disposizioni dal conto corrente cointestato posto il principio pacifico secondo cui le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., non determinano alcun diritto al rimborso.
Tale analisi, e il fatto che la ex moglie ha provato di essersi dedicata alla cura della famiglia e al lavoro col marito non remunerato, ha portato a confermare la sua versione.
In casi come questi, ci si può affidare agli investigatori privati autorizzati, che possono intervenire con indagini patrimoniali, con indagini sul reale tenore di vita e raccogliendo prove sull’attuale situazione dell’ex coniuge, anche per il ridimensionamento dell’assegno divorzile.
La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento;
-Indagini patrimoniali;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: dinellalex.it.
