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Un autista assunto da un’azienda regionale di trasporti, era stato licenziato poiché era stato visto effettuare degli acquisti durante le ore di permesso Legge 104, in cui avrebbe dovuto prestare assistenza al suocero. L’azienda aveva infatti assunto degli investigatori privati che hanno documentato i movimenti dell’uomo; una volta ottenute le prove, aveva licenziato l’autista contestando un abuso della legge 104.
Durante il primo grado di giudizio l’uomo era stato reintegrato al lavoro; tuttavia, in Corte di Appello, era poi stato confermato il licenziamento, in quanto il tempo che l’uomo aveva dedicato all’accudimento del parente non era sufficiente, ai sensi di legge.
La Corte di cassazione ha ribaltato nuovamente questa decisione, con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, stabilendo che il criterio corretto da applicare fosse anche quello qualitativo, e non soltanto il quantitativo. Riportando quanto affermato dai Giudici: «Va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l’assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile avuto di mira dal legislatore. In questo senso rileveranno le attività (e i relativi tempi necessari) finalizzate ad esempio all’acquisto di medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all’acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l’igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o infine alla possibile partecipazione di quest’ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa…». La Cassazione ha quindi dato ragione all’autista, in quanto “Non conta solo l’assistenza in presenza”.
Tenendo conto che il monte ore che durante i permessi deve essere dedicato al disabile non dovrebbe essere inferiore al 50%, è corretto, secondo i giudici, considerare anche l’impegno collaterale, compreso ad esempio il tempo impiegato per il tragitto fino all’abitazione del disabile: «La Corte – scrivono i giudici – si è affidata unicamente ad un calcolo aritmetico relativo ai tempi, rivelatisi prossimi alla metà di quello totale di assenza dal lavoro, senza verificare se nella fattispecie sussistessero tutti gli altri elementi necessari per sussumere la fattispecie concreta in quella astratta del diritto ai permessi».
Quando il tempo dedicato all’assistenza è vicino o è oltre la metà di quello totale, considerando anche il tempo di percorrenza tra le abitazioni di assistito e caregiver, l’uso dei permessi può essere considerato legittimo.
Quindi «non sono sufficienti meri dati quantitativi, ma occorre compiere una valutazione complessiva, sia quantitativa che qualitativa, della condotta tenuta dal lavoratore, tenendo altresì conto del contesto in cui quella condotta è stata tenuta».
Secondo la Corte di cassazione, l’abuso del diritto ai permessi si verifica quando vi sono degli elementi sia soggettivi che oggettivi:
Elemento soggettivo: deliberata intenzione, che può pregiudicare gli interessi altrui, in particolare quelli del disabile;
Elemento oggettivo: utilizzo del permesso per scopi del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, non utili ai fini dell’assistenza.
Toccherà ora nuovamente alla Corte di Appello analizzare la vicenda, e il dipendente dovrà dimostrare, nei casi specifici ad egli contestati, che si stava in realtà occupando del disabile, anche se apparentemente poteva non sembrare.
Il datore di lavoro può accertare l’utilizzo improprio dei permessi ricorrendo ad una agenzia investigativa autorizzata.
Attraverso il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono provare eventuali inadempimenti, cristallizzando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’investigatore privato, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili con l’assistenza da prestare al disabile;
– Testimonianza in tribunale, se necessario.
Fonte: ntpluslavoro.ilsole24ore.com, www.msn.com
