Confidentiality Guaranteed
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La legge n. 104/1992 mette a disposizione dei lavoratori con un congiunto con disabilità, dei permessi straordinari per potersi prendere cura della persona a loro affidata. Grazie a questi permessi retribuiti i lavoratori hanno a disposizione 3 ore al giorno o 3 giorni al mese, in cui possono assentarsi da lavoro.
Il caso specifico
Oggi questo argomento torna attuale per un episodio avvenuto in Emilia-Romagna: una lavoratrice in un’azienda metalmeccanica, convivente con la madre invalida, è stata seguita da un investigatore privato, assunto dall’azienda che sospettava che usasse in modo improprio i permessi della legge 104. L’investigatore privato ha documentato in particolare due episodi, in cui la donna era assente dalla propria casa: nel primo aveva trascorso tre ore in uno stabilimento balneare; nel secondo, aveva impiegato molto tempo per recarsi alla casa del suo compagno. Nonostante vengano citati solo questi due episodi, l’azienda, durante l’udienza tenutasi, sottolinea la reiterazione del comportamento della donna, e che fu questo il motivo per cui decise di licenziare la lavoratrice per uso improprio dei permessi e per violazione dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 del Codice civile).
La Corte di Cassazione di Bologna, tramite la sentenza n. 536 del 19 agosto 2026 specifica che l’assistenza ad un parente con disabilità non obbliga il lavoratore a restare continuativamente in casa, e non gli impedisce di effettuare brevi allontanamenti dalla casa del malato, per necessità psicofisiche. Questo significa che se il lavoratore si allontana, per poco tempo, dalla persona con disabilità, non spezza il legame che sussiste tra il permesso richiesto e l’assistenza data. Le prove raccolte dall’investigatore dimostravano proprio questo quadro: oltre alle brevi pause personali, la lavoratrice garantiva la spesa, le passeggiate e l’accompagnamento alle visite mediche, offrendo un’assistenza definita dalla Corte “pressoché totale e quotidiana”.
La Corte ha infine dichiarato che l’abuso dei permessi avviene solo se il lavoratore non svolge in nessuna parte le attività di cura, dedicandosi esclusivamente ai propri interessi. Inoltre, ha ritenuto che la reiterazione degli allontanamenti non fosse sufficiente a giustificare il licenziamento, bocciando la richiesta dell’azienda e prevedendo il reintegro immediato della lavoratrice e il pagamento di un risarcimento danni pari a dodici mensilità, come previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
È opportuno precisare che l’attività svolta dall’agente investigativo, pur essendo stata eseguita in modo corretto e documentando sia gli spostamenti che le attività di assistenza, è stata caratterizzata da un’osservazione non continuativa e relativa solo agli orari lavorativi della donna (decisione probabilmente concordata con l’azienda), il che ha permesso di avere un quadro solo parziale delle attività e delle abitudini generali della lavoratrice. Inoltre, in casi come questo, in cui il dipendente convive con la persona da assistere, anche la sola permanenza all’interno dell’abitazione può essere considerata come assistenza.
Nonostante le osservazioni investigative abbiano evidenziato che la lavoratrice effettuasse anche attività di assistenza alla madre, l’azienda ha interpretato gli allontanamenti come abuso dei permessi e ha previsto il licenziamento della donna.
In questi casi, per rendere l’attività investigativa il più completa possibile e fornire elementi più approfonditi, sarebbe opportuno estendere le osservazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo. Questo permetterebbe di verificare con maggiore precisione la continuità e l’eventuale reiterazione dei comportamenti, offrendo all’azienda un quadro più ampio della situazione, permettendole di adottare eventuali provvedimenti basandosi su informazioni più complete.
Come possono intervenire le agenzie investigative
In situazioni come queste, se un’azienda sospetta un utilizzo illecito dei permessi della legge 104, si può affidare ad un’agenzia investigativa autorizzata.
In particolare, Tarricone Investigazioni può agire attraverso:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente, per verificare per quanto tempo, sul totale delle ore di permesso, il lavoratore si occupa della persona che deve assistere, con particolare attenzione alla reiterazione della condotta illecita;
– Indagini su attività lavorative non autorizzate, per verificare se il dipendente utilizzi i permessi per svolgere un altro lavoro, collaborazioni o attività imprenditoriali, abusando dei permessi;
– Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web (in questo caso la dipendente stessa aveva pubblicato un autoscatto al mare sui suoi social).
Al termine delle attività investigative viene redatto un dossier dettagliato contenente tutte le informazioni raccolte, corredato da report fotografici e video. Il dossier include inoltre un’analisi comparativa del tempo dedicato alla cura e all’assistenza della persona disabile, nonché allo svolgimento di attività a essa connesse, rispetto al tempo impiegato per attività e interessi personali, in modo tale da evitare di procedere al licenziamento senza i presupposti necessari.
Infine, nel caso ci fosse la necessità, gli investigatori possono essere chiamati a testimoniare in tribunale, contribuendo a rafforzare il valore probatorio delle informazioni raccolte.
Fonte: www.laleggepertutti.it; Sentenza536-2026.pdf
