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Durante l’attività lavorativa, possono verificarsi infortuni o malattie che presentano differenti caratteristiche e modalità di trattamento, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.
Per distinguere fra infortunio e malattia, bisogna tenere presenti due elementi fondamentali: l’origine della patologia e il contesto in cui si verifica.
L’infortunio è sempre collegato all’attività lavorativa e può verificarsi o sul posto di lavoro oppure in itinere (cioè nel tragitto casa-lavoro o durante una trasferta) e causa al lavoratore danni fisici e/o psichici che gli impediscono di svolgere la propria attività per più di tre giorni.
A differenza dell’infortunio, la malattia può essere professionale, se determinata a causa della mansione lavorativa svolta oppure comune, se insorge per patologie contratte al di fuori dell’ambiente di lavoro.
Le differenze fra queste due condizioni sono importanti, oltre che per il lavoratore, anche per il datore, a iniziare dalle responsabilità.
La malattia ordinaria non espone l’azienda ad alcuna conseguenza dal momento che non è connessa con l’attività lavorativa, mentre l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono strettamente legate al lavoro e possono causare conseguenze anche sul piano penale.
Ma ciò che interessa di più è: l’indennità economica che il lavoratore percepisce nei vari casi; le assenze che possono o non possono essere contate; i controlli a cui può essere sottoposto il lavoratore.
Se si tratta di malattia comune, per i primi 3 giorni di assenza, l’indennità è sempre a carico del datore, mentre dal quarto giorno è l’INPS a sostenere i costi dettati dalla sospensione lavorativa e sarà pari al 50% della propria retribuzione; se, invece, si tratta di infortunio o malattia professionale, è l’INAIL a pagare l’indennità.
Altra differenza sostanziale esiste a seconda che si tratti di malattia ordinaria, per cui se il lavoratore supera il periodo di comporto previsto dal contratto, può essere licenziato; al contrario, per l’infortunio e la malattia professionale, l’azienda non può contare le assenze in quanto neutre e non influenti sulla diminuzione dei giorni previsti per la conservazione del posto.
L’aspetto più importante, in questi casi, riguarda i controlli che possono essere effettuati a carico del lavoratore.
Infatti, se il lavoratore sarà stato colpito da infortunio o malattia professionale, l’azienda non potrà chiedere visite fiscali a carico del lavoratore ma nella maggior parte dei casi ci saranno una o più convocazioni presso la sede territoriale dell’INAIL che verificherà semplicemente che il prestatore di lavoro adotti comportamenti coerenti con il percorso di guarigione, evitando attività che possano ritardare la ripresa.
Invece, nel caso di malattia comune, il datore può chiedere all’INPS di effettuare visite fiscali presso il domicilio del lavoratore che rappresentano lo strumento con cui l’ente verifica la reale sussistenza dello stato di salute di un lavoratore assente.
Perciò, durante l’assenza per malattia è previsto che dei medici incaricati, nelle fasce orarie previste, si rechino presso il domicilio indicato nel certificato medico per verificare l’effettiva sussistenza della malattia e l’eventuale assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la decurtazione o la perdita dell’indennità di malattia, fino addirittura al licenziamento nei casi più gravi.
In ogni caso, qualora vi sia il sospetto che il lavoratore stia simulando uno stato di malattia o di infortunio, il datore di lavoro può chiedere l’intervento degli investigatori privati, che possono intervenire in diverse modalità:
– Attraverso attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente.
– Attraverso attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
– Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonte: ilSole24Ore
