Confidentiality Guaranteed
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Il dipendente che non può recarsi nella sede lavorativa a causa di una malattia deve avvertire istantaneamente il datore di lavoro, in base al regolamento aziendale o dal contratto collettivo, sottoponendosi alla visita del medico di base. Il soggetto dovrà poi inviare il certificato all’Inps, che lo mette a disposizione del datore di lavoro, e ove lo ritiene, manderà il controllo tramite la visita fiscale.
Nel caso in cui il dipendente non comunica lo stato di malattia rischia il licenziamento, come chiarito dalla Cassazione, bisogna valutare la situazione concreta, e il motivo per cui è stato omesso da parte del lavoratore. Proprio l’ordinanza n. 2566 depositata il 25 settembre 2024, si occupa della comunicazione dello stato di malattia del lavoratore. Il caso in esame riguarda un licenziamento per presunta inadeguata comunicazione dell’assenza per malattia.
Il dipendente si era ammalato all’estero e senza divulgare telefonicamente o per altre vie il suo stato di salute al proprio datore di lavoro si era limitato a inviare il certificato medico attraverso un fax. La Corte di Appello, sostiene che il dipendente non aveva mostrato doverosa meticolosità, mettendo in difficoltà il datore di lavoro nell’appurare l’effettivo stato di salute tenendo in considerazione che il lavoratore era in uno Stato estero.
D’altronde, l’invio del certificato medico tramite fax era previsto dal regolamento aziendale, inoltre perdurava la prova della sua ricezione grazie al rapporto di trasmissione. Questi fattori sono ritenuti validi per scagionare il lavoratore nonostante il mancato preavviso telefonico, anch’esso annunciato dal regolamento aziendale. Proprio per questo, il licenziamento è ritenuto illegittimo.
D’altronde, è la legge che permette di adoperare tanto la raccomandata quanto altri mezzi informali, per comunicare il proprio stato di malattia: il tutto sempre secondo “le norme che sono previste dal proprio regolamento aziendale”. Ai sensi dell’art. (2119) del codice civile, il lavoratore può provare la giustificatezza dell’assenza anche in seguito alla malattia, “ove sia stato nell’impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione, (per gravissima malattia, che abbia impedito al medesimo, o ai suoi famigliari) per la gravità della situazione clinica e psicologica, di effettuare le prescritte comunicazioni al datore di lavoro”.
Diversamente, è legittimo il licenziamento comminato nel caso in cui il lavoratore abbia assunto una condotta gravemente negligente, consistente nell’aver omesso di adempiere ai propri obblighi di comunicazione o nell’aver adottato una forma di comunicazione che non garantiva l’effettiva ricezione da parte del datore di lavoro. In opposizione si pone il precedente della stessa Cassazione (sent. n. 2023/2015), secondo cui : “Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore si assenta dal servizio per malattia abbia l’obbligo di comunicare al datore l’inizio della malattia, omettere la comunicazione vale a integrare un’infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, restando irrilevante che il lavoratore abbia inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza”.
In casi come questi, le aziende possono fare riferimento alle agenzie investigative autorizzate.
Grazie all’esperienza degli investigatori privati si può affermare che oggi, per una azienda, è fondamentale poter contare su un consulente investigativo dedicato, che può affiancare il management nella prevenzione e nella gestione delle problematiche riguardanti il personale e la tutela del patrimonio aziendale.
In casi come questi, il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare le agenzie investigative per controllare i dipendenti, a condizione che tali indagini non mirino a valutare se il lavoro è stato svolto o meno, ma piuttosto a individuare comportamenti illeciti che vanno oltre le normali attività lavorative e che possano compromettere la fiducia del datore di lavoro.
Questo intervento è giustificato per accertare la commissione di illeciti, anche quando sussista il sospetto o solo l’ipotesi che possano essere in atto (Cass. 15094/2018; Cass. 11697/2020; Cass. 6468/2024).
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia;
-Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
