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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1226/2026, ha stabilito che nel contratto di agenzia il patto di non concorrenza successivo alla fine del rapporto può essere valido anche se non è previsto un compenso specifico per l’agente.
Secondo i giudici, infatti, l’articolo 1751-bis del Codice civile non prevede espressamente la nullità del patto in assenza di corrispettivo e il sacrificio richiesto all’agente può essere giustificato dall’equilibrio economico complessivo del rapporto.
Questa interpretazione, però, non è priva di criticità: una parte della dottrina ritiene che imporre un vincolo così rilevante senza alcuna contropartita economica possa rendere l’accordo nullo per mancanza della “causa concreta”, cioè dello scambio che giustifica il contratto.
La decisione garantisce continuità all’orientamento prevalente, ma lascia aperto il dibattito tra una lettura più formale della norma e una più attenta all’equilibrio tra diritti e obblighi delle parti.
Differenza tra patto di non concorrenza nel contratto di agenzia e nel contratto di lavoro subordinato
Nel lavoro subordinato e nel contratto di agenzia il patto di non concorrenza ha funzioni e regole diverse.
Nel rapporto di lavoro subordinato, l’articolo 2125 del Codice civile richiede espressamente un corrispettivo economico a favore del lavoratore: senza compenso il patto è nullo, perché limita la libertà professionale del dipendente dopo la cessazione del rapporto.
Nel contratto di agenzia, invece, l’articolo 1751-bis del Codice civile disciplina il patto in modo meno rigido e, secondo l’orientamento della Cassazione, consente la validità della clausola anche in assenza di un corrispettivo specifico, ritenendo sufficiente l’equilibrio economico complessivo del rapporto.
La differenza riflette la diversa natura dei due rapporti: più tutelata quella del lavoratore subordinato, più orientata all’autonomia e alla negoziazione quella dell’agente.
L’intervento di un’agenzia investigativa in caso di violazione del patto di non concorrenza da parte di un dipendente o di un agente commerciale è differente?
Nei casi di violazione del patto di non concorrenza, sia che si tratti di un lavoratore dipendente che di un agente di commercio, un’agenzia investigativa autorizzata può intervenire effettuando i seguenti servizi:
– Pedinamento e monitoraggio, per documentare spostamenti, contatti, rapporti professionali del dipendente/agente target con competitor o clienti dell’ex datore di lavoro attraverso foto, video e relazione dettagliata;
– Raccolta di dati oggettivi anche attraverso attività di Web Intelligence OSINT o SOCMINTda poter utilizzare eventualmente in giudizio.
Ciò che cambia è su quali aspetti concentrare l’attività. Nel caso di un dipendente subordinato l’agenzia può raccogliere prove lecite che dimostrino lo svolgimento di attività lavorativa concorrente dopo la cessazione del rapporto, come l’avvio di un nuovo impiego presso un concorrente o lo svolgimento di attività in proprio in violazione del patto.
Mentre nel caso di un agente commerciale le indagini possono riguardare, ad esempio, la promozione di prodotti concorrenti, i contatti con i clienti dell’ex datore di lavoro per acquisirli, la partecipazione a fiere o trattative commerciali incompatibili con il patto di non concorrenza.
In entrambi i casi, però, il principio resta lo stesso: l’agenzia investigativa deve raccogliere prove documentate, verificabili e utilizzabili in giudizio, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Fonte: ilsole24ore.com
