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Grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione la prova che la condotta dell’altro coniuge ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare l’anteriorità della crisi matrimoniale.
Il caso in esame tratta di una coppia arrivata alla stregua del loro rapporto, giunto ormai ad una fase patologica, che ha chiesto di ricorrere alla separazione coniugale.
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado, dopo essersi pronunciato sulla separazione dei coniugi, aveva respinto le reciproche domande di addebito della separazione.
Contrario a questa sentenza, il marito aveva proposto appello in quanto vi erano delle erroneità della statuizione in punto di addebito della separazione. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, procedeva ad addebitare la separazione alla moglie, la quale aveva pertanto proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando diverse rimostranze.
La moglie aveva anzitutto sottolineato che il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione “le sue specifiche deduzioni in ordine alla decisione di vivere da separata in casa a causa dell’età della figlia, e di essere soggetta, anche a seguito dell’infortunio del marito, a richieste di pratiche sessuali a lei sgradite“; evidenziando l’abitudine di svolgere alcune attività, quali dormire e trascorrere le vacanze, separatamente dal coniuge.
Ella aveva altresì censurato l’utilizzo dei messaggi sulla chat “whatsapp” quale prova della perdurante sussistenza dell’affectio coniugalis tra i coniugi, dal momento che esse erano temporalmente successive al suo allontanamento volontario e concordato dalla casa coniugale.
La ricorrente, inoltre, aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui avevano ritenuto che la donna non avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla durata temporale della crisi coniugale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35296/2023, ha esaminato la questione sottoposta alla sua attenzione, riguardante in particolare la giuridicità dell’addebito della separazione operato dalla Corte d’Appello, rigettando il ricorso proposto.
Rispetto alla suddetta circostanza il Giudice di legittimità ha anzitutto ricordato “il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale“.
Ciò posto, prosegue la Corte, il Giudice di merito ha correttamente applicato tale principio, per i seguenti motivi:
-Dal giudizio era pacificamente emerso che “la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, violando il dovere di coabitazione e di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, a determinare l’addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l’esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale”;
-I comportamenti della moglie si erano innestati su una crisi matrimoniale pregressa, dando particolare rilievo a taluni mezzi di prova e segnatamente alle conversazioni su chat, alla circostanza che la convivenza era proseguita anche dopo la dedotta crisi;
-Per il tenore della testimonianza del fratello della ricorrente, che aveva mostrato sorpresa per la decisione di quest’ultima di lasciare il marito”.
Concludendo, la Cassazione ha condiviso gli esiti cui era giunto il Giudice di secondo grado, ritenendo pertanto che la moglie, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare il fatto che la crisi coniugale era precedente rispetto ai fatti alla stessa contestati, con la conseguenza che la separazione doveva considerarsi alla stessa addebitabile, conformemente a quanto statuito dalla Corte d’Appello.
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Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
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Fonte: studiocataldi.it.
