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Con l’ordinanza numero 24130 del 9 settembre 2024, la Cassazione ha fornito indicazioni importanti sull’utilizzo dei permessi lavorativi garantiti dalla Legge 104 del 1992 per caregiver, ossia coloro che assistono un familiare disabile.
La Corte ha chiarito che i lavoratori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per brevi periodi per svolgere attività personali, come fare shopping, spesa e altri acquisti, senza che questo comporti necessariamente un abuso del diritto o una violazione degli scopi assistenziali previsti dalla legge.
Il caso in oggetto ha avuto inizio con una contestazione avviata da un datore di lavoro nei confronti di una sua dipendente, in particolare veniva contestato:
1) che il primo giorno di permesso la lavoratrice aveva prestato assistenza alla madre esclusivamente dalle 12,30 circa sino alle ore 15,50 circa;
2) che il secondo giorno la stessa aveva prestato assistenza alla madre esclusivamente dalle ore 11,00 circa alle ore 15,45 circa;
3) che in altre due giornate non aveva affatto prestato assistenza alla madre, essendo rimasta presso la sua abitazione. In particolare, quest’ultima aveva utilizzato i permessi 104 per fare degli acquisti in un mercatino.
Il datore di lavoro sosteneva che l’uso dei permessi per scopi, non legati all’assistenza di un familiare disabile, era da considerarsi un illecito disciplinare; per tale motivo aveva deciso di licenziare la dipendente per giusta causa.
Tuttavia, il giudice ha rigettato tale interpretazione, indicando che l’attività contestata era di natura secondaria. Infatti, la lavoratrice aveva fatto gli acquisti mentre si stava recando a casa del familiare da assistere e, in relazione al punto 3, la lavoratrice non aveva comunicato che l’assistenza sarebbe stata prestata presso la propria abitazione e non presso quella della madre disabile. Di conseguenza, il licenziamento è stato giudicato illegittimo: la donna aveva infatti rispettato gli scopi assistenziali della Legge 104/92, utilizzando i permessi in un contesto compatibile con le esigenze del familiare assistito.
Confermando la decisione dei giudici di primo e secondo grado, la Cassazione ha ulteriormente precisato il contesto di applicazione dei permessi garantiti dalla Legge 104/92. In particolare, la Corte ha affermato che la normativa non richiede che il lavoratore rimanga presso il domicilio del familiare assistito per l’intera durata della giornata lavorativa. Gli Ermellini hanno sottolineato che, sebbene l’assenza dal lavoro debba essere motivata da necessità assistenziali, questo non impedisce al lavoratore di dedicarsi ad altre attività di minore rilevanza, a patto che queste non contraddicano apertamente gli scopi assistenziali per cui è stato concesso il permesso. In altri termini, non bisogna occupare gran parte della giornata per attività non connesse all’assistenza.
La sentenza ha ribadito che i permessi previsti dalla Legge 104/92 sono concepiti su base giornaliera e non oraria. Ciò significa che, una volta concesso il permesso per l’intera giornata, il lavoratore ha la flessibilità di organizzare le ore secondo le effettive esigenze assistenziali, senza che ciò debba necessariamente tradursi in una presenza costante e ininterrotta al suo fianco.
Questa interpretazione mira a conferire una maggiore flessibilità nell’uso dei permessi, riconoscendo che le esigenze dei familiari disabili e le situazioni di assistenza possono variare notevolmente.
Approfondendo ulteriormente la questione, la Corte di cassazione ha precisato che l’utilizzo dei permessi 104 per esigenze strettamente personali può configurare una giusta causa di licenziamento solo se tali attività si distanziano completamente dagli scopi assistenziali previsti dalla normativa. Nel caso specifico, l’acquisto di capi di abbigliamento dalla dipendente non è stato considerato un abuso, dato che tali acquisti potevano essere diretti a soddisfare le necessità del familiare assistito.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che la concessione dei permessi 104 implica un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro: sacrificio giustificabile soltanto in presenza di esigenze che meritano una tutela superiore, ossia l’assistenza a un familiare disabile. Di conseguenza, solo nell’ipotesi in cui questo legame causale tra l’uso dei permessi e l’assistenza venga meno, si potrebbe parlare di un uso improprio di tali diritti. Tale uso improprio si manifesterebbe attraverso una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce dei principi enunciati, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità dell’uso del permesso per acquisti personali se lo shopping non viene svolto per gran parte della giornata: l’attività marginale svolta nella vicenda in questione dalla lavoratrice non rappresentava un abuso. Di conseguenza, il ricorso presentato dal datore di lavoro è stato respinto.
La sentenza ribadisce una linea interpretativa significativa della Legge 104/92, sottolineando che il diritto ai permessi non implica una rigidità assoluta nelle modalità di impiego del tempo concesso, purché l’assistenza al familiare disabile rimanga l’obiettivo principale.
È fondamentale, per il datore di lavoro, provare dettagliatamente i casi di abuso dei permessi Legge 104, lì dove vi sia il sospetto, rivolgendosi ad una agenzia investigativa autorizzata.
Mediante il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, cristallizzando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia, perché il controllo del dipendente è effettuato fuori dell’orario di lavoro e in un periodo di sospensione della prestazione lavorativa.
In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
–Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
–Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: laleggepertutti.it;
