Confidentiality Guaranteed
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Per certi lavoratori, dopo un periodo prolungato di assenza per malattia, è prevista l’obbligatoria visita medica al momento del rientro in azienda. Questa non è una scelta, ma una norma stabilita dal Decreto Legislativo 81/08 sulla sorveglianza sanitaria, che il datore di lavoro non può ignorare. Il termine entro il quale questa visita diventa obbligatoria è fissato a 60 giorni di assenza. Approfondiamo quindi quali procedure devono essere seguite dopo 60 giorni di malattia, quali obblighi incombono sul dipendente e quali sul datore di lavoro.
La visita medica obbligatoria dopo 60 giorni di malattia non riguarda tutti i dipendenti, bensì solo coloro che ricoprono mansioni soggette a rischi professionali, come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che implica l’applicazione delle norme sulla sorveglianza sanitaria. Le situazioni che rientrano in questa categoria includono:
– Mansioni che implicano movimentazione manuale di carichi pesanti, come spostamento o sollevamento.
– Lavoratori videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor.
– Lavoratori esposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche.
– Presenza di rischi legati ad agenti fisici come amianto o piombo.
– Mansioni con rischio da radiazioni.
– Mansioni con rischio da campo elettromagnetico.
– Lavoratori che operano in alta quota o su impianti ad alta tensione.
– Lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene.
– Mansioni con rischi derivati da agenti biologici.
– Lavoratori notturni.
– Lavoratori con disabilità.
– Lavoratrici in stato di gravidanza.
L’elenco fornito non è esaustivo. Infatti, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere una consulenza al medico competente, il quale fornirà indicazioni sulle misure da adottare di fronte a specifici rischi professionali.
I dipendenti assegnati alle mansioni precedentemente elencate, al termine di un periodo di malattia di 60 giorni, devono obbligatoriamente sottoporsi a una visita medica.
Questa visita deve essere programmata immediatamente dopo la scadenza del certificato di malattia e, in ogni caso, prima del ritorno effettivo del lavoratore sul luogo di lavoro.
Al termine della visita, il medico competente rilascerà un certificato di idoneità.
Se, tuttavia, il medico riterrà che il dipendente non sia in grado di svolgere le mansioni assegnate, si aprono due possibilità:
– Se l’inidoneità temporanea è dovuta a una malattia giudicata guaribile, il datore di lavoro sarà tenuto ad assegnare un ulteriore periodo di malattia al dipendente. Tuttavia, se il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo viene superato, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento senza dover fornire ulteriori motivazioni.
– Se l’inidoneità è definitiva, poiché il dipendente non è più in grado di svolgere le mansioni assegnate in precedenza, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, prima di adottare tale decisione, è tenuto a valutare se il lavoratore possa essere ricollocato in un’altra attività, purché compatibile con il suo stato di salute e, se disponibile, all’interno dell’azienda. Questa nuova mansione potrebbe anche essere di livello inferiore, con conseguente riduzione dello stipendio.
Il datore di lavoro è tenuto per legge a organizzare la visita medica dopo un periodo di malattia di 60 giorni; in caso contrario, rischia sanzioni amministrative significative. Inoltre, se questa negligenza dovesse causare un peggioramento delle condizioni di salute del dipendente, quest’ultimo potrebbe richiedere il riconoscimento della malattia professionale e intraprendere azioni legali contro il datore di lavoro per ottenere un risarcimento del danno, oltre alla prestazione indennitaria da parte dell’INAIL.
Se un dipendente rifiuta di sottoporsi alla visita di idoneità dopo un periodo di assenza, potrebbe essere soggetto a provvedimenti disciplinari, tra cui il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il lavoratore che contesta la dichiarazione di non idoneità rilasciata dal medico competente dopo una visita medica seguente a un’assenza di 60 giorni, può presentare ricorso all’Organo di Vigilanza territoriale. Quest’ultimo ha l’autorità di confermare la non idoneità determinata dal medico o di riesaminarla, fornendo al dipendente l’opportunità di riprendere le sue mansioni o essere assegnato a compiti compatibili con la sua condizione di salute.
Per la verifica di eventuali illeciti messi in atto dai dipendenti assenti per malattia, sempre più aziende chiedono l’aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.
Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamentodel dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINTper la raccolta di elementi di prova dal web;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossierinvestigativo, se necessario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
