Confidentiality Guaranteed
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Un’azienda ha il diritto di verificare il reale stato di salute di un dipendente, assicurandosi che il suo comportamento non comprometta la sua guarigione o ritardi il suo ritorno al lavoro.
Questa verifica può essere effettuata internamente o tramite un’agenzia investigativa. Tuttavia, gli investigatori privati hanno il compito di riportare solo le attività e i comportamenti del dipendente in malattia, senza emettere giudizi su possibili simulazioni o ostacoli alla guarigione. Questa valutazione spetta esclusivamente al giudice, che deve considerare tutte le circostanze specifiche del caso.
Nel caso in questione, un’azienda ha deciso di licenziare un dipendente in malattia a seguito delle indagini condotte dall’agenzia investigativa incaricata, sostenendo che quest’ultimo avesse abusato delle sue assenze.
Tuttavia, la Corte di Appello ha respinto tale licenziamento, dichiarandolo illegittimo, e ha ordinato il reintegro del dipendente. Secondo la Corte, le attività accertate dall’agenzia investigativa non costituivano comportamenti incompatibili con lo stato di malattia o tali da averlo prolungato.
L’azienda ha quindi presentato ricorso in Cassazione contro questa decisione.
Nel contesto normativo italiano, non è previsto un divieto assoluto per il dipendente di svolgere altre attività, anche per conto di terzi, durante un’assenza per malattia. Di conseguenza, tale condotta non costituisce di per sé un inadempimento degli obblighi lavorativi imposti al dipendente.
Il dipendente in malattia non è vincolato a una totale astensione da qualsiasi altra attività. Questo principio si basa sulla definizione di malattia come una condizione che determina una temporanea incapacità lavorativa, consentendo al lavoratore, se le sue capacità lo permettono, di svolgere altre attività, anche se limitate rispetto alle mansioni abituali.
Anche se la malattia può rendere difficile o impossibile svolgere specifiche mansioni lavorative, è possibile che il dipendente abbia ancora capacità residue per altre attività. Tuttavia, va sottolineato che il coinvolgimento in altre attività durante la malattia non è una questione disciplinarmente irrilevante. Se queste attività violano i principi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà, ciò può costituire motivo di licenziamento.
Questo può verificarsi se le attività suggeriscono una simulazione della malattia, mettendo in dubbio la veridicità dell’assenza per motivi di salute, o se, considerate in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia e alle mansioni lavorative, possono pregiudicare o ritardare la guarigione e il ritorno al lavoro.
In sintesi, sebbene il dipendente in malattia abbia la possibilità di svolgere altre attività, queste devono essere compatibili con il suo stato di salute e non devono interferire con il suo recupero o con il rapporto di lavoro esistente.
Con l’ordinanza n. 12152 del 6 maggio 2024, la Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare emesso dall’azienda nei confronti del lavoratore per aver svolto, durante il periodo di assenza per malattia, altre attività lavorative o extra lavorative. La Corte ha precisato che spetta al datore di lavoro dimostrare che la malattia è simulata o che l’attività svolta è suscettibile di pregiudicare o ritardare il ritorno al lavoro del dipendente.
Inoltre, la Corte ha ribadito che è responsabilità del datore di lavoro fornire la prova di tutti gli elementi di fatto che giustificano il licenziamento disciplinare, comprese tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che caratterizzano l’illecito disciplinare contestato. Le attività svolte dal lavoratore, pur essendo state effettivamente compiute, sono risultate carenti sul piano della loro illiceità oggettiva e/o soggettiva.
Se sospetti che il tuo dipendente si presta ad attività extralavorative, affidati a degli investigatori privati autorizzati, i quali svolgono indagini sia nel settore pubblico che privato.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
-Attività di monitoraggioe di pedinamento del dipendente in permesso;
-Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
-Testimonianzain Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
