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Con una sentenza del 15 febbraio 2024, il Tribunale di Ravenna ha stabilito su chi ricade la responsabilità nelle situazioni in cui un dipendente subisca un danno alla propria salute in un alloggio fornito dal datore di lavoro. La vicenda riguarda uno chef assunto presso una struttura alberghiera con contratto stagionale, che si trovava momentaneamente in infortunio, e perciò in temporaneo stato di fermo dall’attività lavorativa. Durante questo periodo, il datore di lavoro aveva fornito al dipendente un alloggio in cui stare.
Il lavandino del bagno di questo alloggio si trovava però in condizioni precarie, situazione di cui il datore era stato più volte messo al corrente. Proprio a causa di questo lavandino, il dipendente si è gravemente ferito al braccio destro; per la guarigione sono state effettuate diverse terapie ed interventi chirurgici. Il datore di lavoro ha però negato la propria responsabilità in merito, rifiutandosi di risarcire il lavoratore.
Quest’ultimo ha deciso di procedere legalmente, facendo ricondurre l’infortunio al datore di lavoro secondo quanto previsto dall’ex art. 2087 c.c. e richiedendo il risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale secondo gli ex artt. 2043 e 2051. Di contro, il datore di lavoro e la relativa compagnia assicurativa sostenevano la loro non responsabilità in merito a quanto accaduto, affermando anzi che l’infortunio fosse colpa del dipendente che aveva rotto il lavandino durante un presunto scatto d’ira.
Il Tribunale di Ravenna ha accolto le argomentazioni del lavoratore, sottolineando come, per stabilire la natura dell’incidente e la responsabilità datoriale, non fosse rilevante che il dipendente non stesse svolgendo attività lavorativa al momento dell’infortunio.
Infatti, come sancito dall’art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’obbligo del datore di tutelare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti anche oltre l’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto. In questo caso, l’alloggio assegnato al dipendente è da considerarsi alla pari del luogo di lavoro, pertanto anche le sue condizioni non devono in alcun modo mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.
La responsabilità del sinistro avvenuto presso l’alloggio fornito dal datore di lavoro ricade pertanto su quest’ultimo, specialmente nel caso in cui non fornisca prova di aver tutelato in modo corretto l’integrità psicofisica dei propri dipendenti, come imposto dalla legge. Dopo aver stabilito la responsabilità di quanto accaduto, il Tribunale di Ravenna afferma che il danno subito supera i c.d. “automatismi” risarcitori, ovvero la liquidazione automatica.
La legge prevede infatti che il risarcimento venga stabilito sia in base alle caratteristiche specifiche del soggetto che ha subito il danno, sia in riferimento alle conseguenze che tale danno ha nel normale svolgimento della sua vita; tale operazione è denominata “personalizzazione” dell’importo risarcitorio.
Per ottenere la personalizzazione bisogna dimostrare le effettive conseguenze dell’infortunio sullo stile di vita del soggetto infortunato, in particolare per quanto riguarda lavoro, abitudini ed interessi personali. Tale complessa dimostrazione spesso richiede il supporto di documentazione pertinente e testimonianze.
Nel caso in esame, il Giudice del lavoro di Ravenna facendo riferimento alle precedenti attività lavorative del ricorrente, ha giustamente sottolineato che il danno subito al braccio comportava un ostacolo non indifferente alla sua carriera da chef, che richiede obbligatoriamente l’uso delle mani. Per questo motivo e per quanto detto in precedenza, il giudicante ha pertanto stabilito la liquidazione del risarcimento del danno includendovi massimo incremento a titolo di personalizzazione.
Il datore di lavoro, ha l’onere di dimostrare di aver adottato ogni cautela per evitare il verificarsi del danno, formando il lavoratore e controllando il corretto utilizzo di tutti i mezzi ad egli forniti per la tutela della sua integrità psicofisica, come da ex art. 2087 c.c. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Per prevenire e gestire situazioni di questo tipo il datore di lavoro può rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata, richiedendo delle attività di Policy Compliance, per la verifica del rispetto da parte dei dipendenti e dei collaboratori della conformità alle Policy aziendali.
Nei casi di malattia professionale e infortunio, lì dove vi siano dei dubbi circa la veridicità dello stato di salute dichiarato, gli investigatori privati possono intervenire dimostrando, grazie ai c.d. controlli difensivi, l’eventuale insussistenza dello stato di incapacità lavorativa dichiarato dal dipendente. L’azienda può utilizzare il dossier investigativo così prodotto per provare in sede di giudizio l’illecito del dipendente infedele.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Attività di Policy Compliance;
-Mystery Shopping e/o Assunzioni programmate.
Fonte: studiocataldi.it;
