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Durante il giudizio per istanza di separazione avanzata da due coniugi, il marito ha chiesto che non venisse erogato l’assegno di mantenimento nei confronti della moglie, dato che la stessa aveva avviato una convivenza stabile con un altro uomo immediatamente dopo la loro separazione.
Di contro, la donna aveva negato tale convivenza e richiesto un contributo mensile pari a 700 euro. Inizialmente, il tribunale aveva stabilito il versamento di un assegno di 300 euro, ma il ricorso in Appello ha poi dato ragione all’uomo dato che è stata provata sia la convivenza che la stabilità della relazione tra la donna e il nuovo compagno.
Secondo la ricorrente le prove presentate dall’ex marito per dimostrare la stabile convivenza non erano da considerarsi decisive. Tali prove consistevano nella testimonianza della loro figlia e nella relazione dell’investigatore privato incaricato dall’uomo. I Giudici hanno invece dato pieno valore alla relazione investigativa in quanto prova, con annessa conferma del contenuto da parte dell’interessato. Quanto dimostrato dall’attività investigativa è stato confermato anche dalla testimonianza della figlia dei coniugi, che ha detto di essere a conoscenza della relazione e convivenza della madre con un altro uomo.
Gli elementi indiziari utilizzati per accertare la stabile convivenza della donna risultano essere pertanto coerenti e convergono sulla stessa tesi, dando vita ad una valida prova per presunzioni ed escludendo quindi “il vizio di violazione di legge” reclamato dalla ricorrente.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che il diritto al mantenimento per un coniuge che abbia instaurato nuova convivenza esiste e sussiste solo in funzione compensativa. Chi lo riceve deve dunque dimostrare di essersi dedicato esclusivamente alla famiglia, di aver conseguentemente rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio e di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022; cfr. pure Cass. 3645/2023).
Nel caso qui riportato, la donna non ha dimostrato nessuno di questi elementi, e non è sufficiente neppure l’aver contribuito all’acquisto della casa familiare, che per altro è ancora in comproprietà tra i due ex coniugi.
Queste le motivazioni per cui la Suprema Corte con l’ordinanza numero 6253 dell’8 marzo 2024, ha respinto l’istanza della donna di ricevere l’assegno mantenimento, accogliendo di contro la richiesta dell’uomo di cessarne il versamento. Questo in conseguenza sia delle azioni della donna, che non dimostrano di aver dovuto rinunciare a qualcosa in favore della crescita familiare, sia di quanto dimostrato mediante la relazione fornita dall’investigatore privato.
In casi come questi, è importante raccogliere le prove della nuova convivenza in maniera del tutto legale e senza violare la privacy dei soggetti coinvolti. Per questo è importante rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata. Gli investigatori privati intervengono con delle indagini patrimoniali e con delle indagini sul tenore di vita e attuale situazione sentimentale dell’ex coniuge.
La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT. Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
