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Con delibera n.380/2024, l’ANAC ha dichiarato ritorsivi i provvedimenti assunti da un direttore di una Pubblica Amministrazione nei confronti di un dirigente che aveva segnalato diversi illeciti messi in atto. Dopo la segnalazione il direttore ha ricevuto una sanzione pecuniaria di dieci mila euro proprio a causa del suo comportamento vessatorio e discriminante.
L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di illeciti trasmessi direttamente al responsabile anticorruzione dell’Ente, ha svolto alcuni accertamenti scoprendo che il dirigente avrebbe iniziato a subire diverse ritorsioni in diversi modi:
-attraverso una valutazione molto bassa della performance;
-attribuendo personale dequalificato e in numero troppo esiguo nella sua stessa area;
-attraverso la riorganizzazione della struttura in quattro aree, ovvero tre di fascia A e una sola di fascia C, a capo della quale era stato messo il segnalante;
-assegnando obiettivi irraggiungibili, tenendo appunto conto della qualità e delle competenze del personale a disposizione;
-assegnando una palazzina priva di agibilità e di scarsa qualità strutturale.
Azioni discriminatorie come licenziamenti, trasferimenti, demansionamenti o altra misura organizzativa con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, sono state giudicate contrarie all’art.54-bis, comma 1, del D.Lgs n.165/2001.
Inoltre, l’ANAC, ha ritenuto che:
-le segnalazioni ricevute integrano pienamente i presupposti per qualificare il dirigente come whistleblower;
-il canale di segnalazione interno non ha garantito la dovuta riservatezza del segnalante;
-il direttore non ha portato nessuna prova a discarico.
La disciplina in materia di whistleblowing richiede una valutazione che varia a seconda del caso e in merito alla legittimità della segnalazione, “dando rilievo agli elementi oggettivi che mergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un ‘alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione”.
In considerazione di queste indicazioni, le irregolarità sono state considerate idonee a ledere il buon andamento della PA. L’ANAC, inoltre, ha riscontrato non solo una illegittima attribuzione di incarichi e conflitto di interessi, ma anche il nesso causale tra la segnalazione ed il comportamento ritorsivo dove la rotazione di personale è stata ridotta con lo scopo di provocare danni al whistleblower.
L’autorità ha quindi deliberato la natura ritorsiva e la conseguente nullità delle deliberazioni sulla riorganizzazione della struttura, limitatamente ai provvedimenti che impattano negativamente sulle attribuzioni del dirigente e sulla sua posizione dirigenziale all’interno dell’Amministrazione, e irrogato una sanzione pecuniaria di 10 mila euro in merito all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 € “. Rigettata, infine, la richiesta di accesso agli atti formulata dal direttore, autore dei provvedimenti ritorsivi.
Come è noto, infatti, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, sono aumentate esponenzialmente le segnalazioni effettuate dai whistleblower, e di conseguenza è aumentata la necessità da parte delle aziende e degli enti di prevenire e verificare gli illeciti aziendali, soprattutto perché è obbligatorio gestire le segnalazioni secondo le modalità indicate dalla normativa.
Rivolgersi ad una agenzia investigativa, per la verifica e la gestione delle segnalazioni, può garantire dei notevoli vantaggi in termini di responsabilità per l’azienda, tra i quali:
– viene affidato agli investigatori privati l’onere di verificare la veridicità delle segnalazioni e quali di queste riguardano illeciti che possono essere oggetto di segnalazioni (non rientrano, infatti: meri sospetti o voci; rimostranze personali del segnalante; rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione; rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi);
– sono gli stessi investigatori privati a gestire le segnalazioni, raccogliendo gli elementi e le prove utili per la risoluzione dell’illecito segnalato, nelle modalità indicate dalla norma, permettendo all’azienda di evitare sanzioni e/o segnalazioni pubbliche.
Fonte: www.lavorosi.it
