Confidentiality Guaranteed
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Il reato di omissione degli obblighi di assistenza familiare viene configurato nel caso in cui si ometta di versare gli assegni non solo al figlio, ma anche al coniuge, sia in caso di separazione che di divorzio. Questa disposizione del Codice penale mira a proteggere la situazione di fragilità dei partner ex coniugi e a garantire il diritto dei figli minori a ricevere il supporto necessario, compreso il soddisfacimento degli impegni derivanti dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le norme di riferimento sono l’articolo 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), che si applica alle famiglie conviventi, e l’articolo 570bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) con cui, in particolare, sono state introdotte nel Codice penale le disposizioni incriminatrici in precedenza contenute nella legge sul divorzio. Con l’inserimento nel Codice penale, peraltro, la tutela è stata estesa anche ai casi di separazione.
La sentenza 2098 del 17 gennaio 2024 della Cassazione ha sottolineato un’importante razionalizzazione nella disciplina della violazione degli obblighi di assistenza. In particolare, si è notato come sia stata consolidata in una singola disposizione sanzionatoria la condotta del coniuge che non adempie all’obbligo di versare ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché la violazione degli obblighi economici in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli.
La Cassazione ha respinto le critiche riguardanti l’estensione della normativa anche alla separazione, sostenendo che quest’ultima condivide alcune caratteristiche con il divorzio. Infatti, simile al divorzio, durante la separazione il giudice può imporre a uno dei coniugi di versare un contributo all’altro. Inoltre, il coniuge separato può trovarsi in una condizione di vulnerabilità e bisogno di protezione, poiché la separazione, pur essendo potenzialmente temporanea, può anche diventare definitiva. In entrambi i casi, si tratta di una fase di ridefinizione dei rapporti contraddistinta da incertezza, cambiamenti e spesso anche tensioni. In definitiva, la normativa sanziona in modo appropriato i mancati adempimenti degli obblighi economici derivanti dai provvedimenti presi durante il processo di separazione o divorzio, che sono stati stabiliti a vantaggio dei figli o del coniuge.
Per quanto riguarda l’entità dell’inadempimento, i giudici, nella sentenza 43311 del 25 ottobre 2023, hanno precisato che in un caso di mancato pagamento delle somme stabilite dal giudice civile per il sostentamento dei figli non economicamente autosufficienti, esso deve essere “serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi per un periodo tale da influenzare significativamente la capacità economica del soggetto obbligato“. Di conseguenza, quando si verificano tali condizioni, non è necessario determinare se è effettivamente insorta una situazione di mancanza di mezzi di sussistenza.
La Cassazione, nella sentenza 30150 dell’11 luglio 2023, ha chiarito che un accordo tra i genitori raggiunto al di fuori del tribunale (come nel caso in questione, in cui il genitore affidatario aveva rinunciato all’assegno stabilito dal giudice per il figlio a favore dell’altro genitore) non può essere spinto al punto di privare il minore del diritto al mantenimento. Tale accordo non può giustificare comportamenti negligenti che danneggiano il diritto del figlio a ricevere i mezzi essenziali per la sua sussistenza.
Tuttavia, dove termina la rilevanza penale dell’omissione nel pagamento dell’assegno? Secondo la Cassazione, come indicato nella sentenza 2098/2024, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di adempiere agli obblighi sanzionati dall’articolo 570-bis del Codice penale, che esclude il dolo, non può essere equiparata all’indigenza totale. È necessario valutare se, nell’ottica di bilanciare gli interessi in conflitto, mantenendo sempre la priorità dell’interesse dei minori e dei beneficiari delle prestazioni, l’ex obbligato al pagamento dell’assegno abbia effettivamente la capacità di adempiere agli obblighi senza compromettere la sua dignitosa sopravvivenza. A tal fine, è essenziale considerare le circostanze specifiche del caso, inclusa l’entità degli obblighi finanziari, le risorse economiche disponibili dell’obbligato, la sua prontezza nel cercare eventuali fonti aggiuntive di reddito, la necessità di soddisfare i propri bisogni essenziali e il contesto socioeconomico in cui si trova.
Le ipotesi che possono portare alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile per l’ex coniuge, e che possono essere dimostrate grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata sono:
– L’ex coniuge percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
– L’ex coniuge ha intrapreso una nuova relazione more uxorio;
– L’ex coniuge ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.
Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Con l’aumento delle separazioni e dei divorzi, queste indagini sono, ad oggi, tra le più richieste, e nella maggior parte dei casi portano ad una revisione dell’assegno a favore dell’uno o dell’altro coniuge, perché è molto frequente la tendenza a nascondere nuove convivenze e nuove entrate economiche.
In questi casi, gli investigatori privati possono intervenire a fianco dell’ex coniuge per aiutarlo a raccogliere le prove necessarie, tramite:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
– Indagini patrimoniali;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.ilsole24ore.com
