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La Cassazione afferma, con l’ordinanza n. 35516 del 19.12.2023, che deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento irrogato per una condotta che rientra, in realtà, in una prassi aziendale condivisa dai superiori.
La lavoratrice in esame, ha il ruolo di cassiera presso il punto vendita della società, e impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver creato una fittizia carta fedeltà (intestata ad una persona inesistente) ed averla utilizzata in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti.
La Corte d’Appello accoglie la domanda, ritenendo dimostrata l’esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di specie, non è ravvisabile il vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell’interesse aziendale: elementi questi che rappresentavano componenti necessari dell’addebito.
In particolare, per la sentenza, la fattispecie contestata rientrava nell’ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, anche a fronte dell’avallo di detta condotta da parte dei superiori gerarchici della dipendente, non può ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.
Qualora si verificasse un problema di questo tipo, se l’azienda avesse il dubbio che il proprio dipendente mettesse in atto comportamenti sbagliati o se venisse a mancare il vincolo fiduciario tra i due, è possibile contattare un’agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta illecita del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.
Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata (certificata) e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: lavorosi.it.
