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“In tema di definizione giudiziale della crisi coniugale, per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare – solo nel primo caso – l’attribuzione dell’assegno divorzile”.
Questo è il principio di diritto formulato dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21111 pubblicata il 29 luglio 2024 in tema di assegno divorzile.
In particolare, il caso tratta di una moglie che, durante la lunga convivenza matrimoniale, aveva molto collaborato alle vicende professionali del marito contribuendo al suo successo economico. A seguito della separazione personale, i coniugi sottoscrivevano un accordo mediante il quale dividevano le società nelle quali lavoravano, prevedevano a favore della moglie un conguaglio di €106.000,00 e la donna dichiarava di non aver soddisfatto ogni pretesa economica.
Il Tribunale di Pordenone, successivamente interessato al giudizio di divorzio, pronunciava sentenza con cui, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosceva in favore della donna un assegno divorzile di €1100,00 mensili.
L’ex marito ricorreva in appello contestando la decisione di riconoscere in favore della donna l’assegno divorzile. La Corte d’Appello di Trieste, tuttavia, a seguito di CTU contabile e di accertamento a mezzo della Guardia di Finanza, respingeva l’impugnazione proposta.
A detta dei giudici, infatti, era stato provato che la moglie avesse collaborato con il marito in una lunga vicenda familiare e lavorativa. A ciò si aggiungeva anche la circostanza che una volta terminata la convivenza alla moglie era stato riconosciuto il lavoro svolto con la divisione delle società e la dazione di una cospicua somma, come si evinceva dall’accordo firmato dalle parti.
La Corte di Cassazione, adita dall’uomo, rileva che l’assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge più debole economicamente del sacrificio supportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali per contribuire ai bisogni della famiglia sia ad assicurare, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. Il giudice, infatti, deve accertare che ci sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise durante il matrimonio.
Lo squilibrio presente al divorzio deve, dunque, essere l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
L’accertamento a cui è chiamato il giudice deve tener conto anche di eventuali attribuzioni o introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l’assegno e realizzato l’esigenza perequativa. Nel caso in esame il giudice non aveva quindi correttamente applicato i principi di diritto in materia.
Infatti, quando nel corso della vita matrimoniale siano stati raggiunti accordi che hanno comportato attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, per riequilibrare le condizioni, occorre tenerne conto e accertare se, al momento del divorzio, vi sia ancora uno squilibrio patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio di uno dei due tale da giustificare l’assegno divorzile.
In questo caso, il giudice non ha verificato se nonostante la donna avesse ricevuto la somma di €106.000,00 prima del procedimento di divorzio avesse visto la sua condizione economica riequilibrata rispetto a quella del marito, non avendo verificato se quanto ottenuto in sede di transazione avesse già svolto quella funzione riequilibratrice, che altrimenti avrebbe dovuto esser demandata all’assegno di divorzio.
In casi come questi, molti soggetti si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate che agiscono con indagini patrimoniali e con indagini sul reale tenore di vita.
Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: dinellalex.com;
