Confidentiality Guaranteed
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1880/2025, ha stabilito importanti principi in materia di whistleblowing, confermando la legittimità della sospensione cautelare di un pubblico dipendente per sei mesi dal servizio e dalla retribuzione. Il caso in esame riguardava una denuncia presentata dal lavoratore nei confronti del proprio direttore, ma il giudice ha ritenuto che la segnalazione fosse frutto di malafede e dettata da motivi personali di astio e risentimento, escludendo quindi l’applicabilità delle tutele previste per i whistleblower.
Il dipendente, inoltre, è stato coinvolto in procedimenti disciplinari per falso materiale, avendo fornito alla Procura una copia non autentica di un documento ufficiale, e per abuso d’ufficio, poiché il suo intento sarebbe stato quello di danneggiare la reputazione professionale del superiore. La Corte ha sottolineato che il fatto denunciato non costituiva reato e ha ribadito che il whistleblowing non può essere utilizzato per perseguire interessi personali o contestare l’operato dei dirigenti.
Secondo la normativa vigente, un lavoratore non può essere sanzionato per aver segnalato condotte illecite, ma questa protezione non si applica quando la denuncia è motivata da finalità ritorsive o personali.
La Corte, dopo i dovuti accertamenti, ha affermato che “vi era stato un interesse personale alla presentazione delle denunce, dalle quali traspariva la doglianza relativa alla gestione del contenzioso”, il che sottolinea la presenza di interesse personale, variabile che si trova in contrasto e che, quindi, esclude l’art.54-bis del Dlgs 165/2001 che tutela i lavoratori che denunciano atti illeciti, ma che non autorizza la violazione dei limiti posti dalla legge in materia di tutela della privacy. Inoltre, in questo caso sono state sottolineate dalla Corte, anche le ipotesi di calunnia e diffamazione che confermano ulteriormente la mancata applicazione dell’art. 54-bis.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso del dipendente, confermando che le tutele previste per i whistleblower non possono essere strumentalizzate per scopi estranei alla loro funzione originaria, ossia la tutela dell’integrità della pubblica amministrazione.
Questa decisione rappresenta un importante chiarimento sui confini del whistleblowing, ponendo un freno a eventuali abusi e rafforzando la distinzione tra segnalazioni legittime e atti mossi da interessi personali.
Rivolgersi ad una agenzia investigativa, per la verifica e la gestione delle segnalazioni, può garantire dei notevoli vantaggi in termini di responsabilità per l’azienda, tra i quali:
– viene affidato agli investigatori privati l’onere di verificare la veridicità delle segnalazioni e quali di queste riguardano illeciti che possono essere oggetto di segnalazioni (non rientrano, infatti: meri sospetti o voci; rimostranze personali del segnalante; rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione; rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi);
– sono gli stessi investigatori privati a gestire le segnalazioni, raccogliendo gli elementi e le prove utili per la risoluzione dell’illecito segnalato, nelle modalità indicate dalla norma, permettendo all’azienda di evitare sanzioni e/o segnalazioni pubbliche.
