Confidentiality Guaranteed
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Al giorno d’oggi, è sempre più frequente installare nella propria abitazione delle piccole telecamere ad uso domestico, facilmente acquistabili su internet ad un prezzo piuttosto accessibile per monitorare e registrare ciò che avviene nella propria abitazione, soprattutto quando non si è in casa.
Il caso in oggetto, vede la Suprema Corte di Cassazione, decidere su una vicenda che vede come protagonisti una coppia di coniugi in cui la moglie e i suoi figli minori scoprono di essere spiati dal marito/padre.
La vicenda risulta piuttosto complessa: la coppia stava vivendo una crisi prolungata, caratterizzata anche da reciproche denunce per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei minori. L’uomo decide, quindi, di installare delle telecamere all’interno dell’abitazione, sia a propria tutela, e quindi per dimostrare la falsità delle accuse della moglie, sia per accertarsi che questa non avesse comportamenti inappropriati nei confronti dei loro figli.
Solo in un secondo momento la donna ha appreso dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza in quanto i filmati sono stati allegati dal marito ad una denuncia. Ha così disposto una bonifica dell’abitazione a seguito della quale sono state rinvenute tre videocamere ed il relativo impianto di registrazione.
La donna ha sporto denuncia ed il materiale è stato sequestrato.
A conferma di ciò, dalla visione delle riprese e del relativo audio si è dedotto che la donna non fosse a conoscenza dell’esistenza di questo sistema di videoregistrazione (peraltro occulto).
In questo caso, i provvedimenti del tribunale sono stati in favore della moglie e dei figli poiché esso ha ritenuto concretizzatosi il reato di illecite interferenze nella vita privata, che si configura anche nel caso in cui sia uno dei conviventi nell’abitazione ad aver installato un sistema di ripresa visivo e/o sonoro, se destinato a registrare in sua assenza gli atti della vita privata degli altri conviventi.
Vano è stato il tentativo dell’uomo di sostenere che temesse per l’incolumità dei propri figli perché, in tal caso, ritiene il Tribunale, egli avrebbe dovuto rivolgersi all’Autorità.
L’aver eseguito le registrazioni anche in propria assenza, e senza aver informato di ciò gli abitanti della casa, ha fatto scattare, nei suoi confronti, il reato di cui all’articolo 615-bis c.p. che punisce la condotta di chi carpisce immagini o notizie attinenti alla vita privata di soggetti che si trovano nella sua dimora stabilmente o in quanto ospiti senza esserne partecipe.
La Corte di Cassazione quindi, con la sentenza n. 4840 del 2 febbraio 2024, è stata chiamata a valutare se potesse configurarsi il reato qualora il soggetto che si adoperi per registrare abbia libero accesso al domicilio in quanto convivente.
Rifacendosi all’articolo 615 bis codice penale secondo costante giurisprudenza, neppure al convivente è consentito registrare immagini di vita privata altrui quando egli non ne sia parte. Infatti, solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato, esattamente come previsto per le registrazioni audio (del tutto lecite se si è parte della conversazione, ed illecite se relative ad un colloquio di cui non si è parte).
Ne consegue, pertanto, che integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la condotta di colui che carpisca immagino o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che si trovino nella sua dimora, senza esserne partecipe.
Il reato non è configurabile solo se l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti, e con il loro consenso, l’atto della vita privata oggetto di captazione. L’assenza della richiesta di consenso, ed il suo necessario rilascio, è risultata pertanto determinante per la configurazione del reato. Prova ne è stata proprio la registrazione, dalla cui visione ed ascolto è emerso come la donna ignorasse di essere registrata.
In casi come questi, gli investigatori privati possono essere chiamati per effettuare una bonifica elettronica ed ambientale. Inizialmente verrà condotta un’ispezione visiva degli ambienti interessati, successivamente verranno esaminati gli spazi con la giusta attrezzatura come rilevatori professionali “hi-tech” di microspie, ovvero dispositivi elettronici appositamente progettati per individuare e rilevare i segnali a radiofrequenza generati da microspie di ogni tipo: trasmettitori di segnali audio e/o video (RF, GSM, UMTS, GPRS, GPS ecc.)
Fonte: www.studiocataldi.it
