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Nel momento in cui un vicino di casa o qualsiasi altra persona compia, in maniera continuativa, dispetti e molestie è possibile presentare una querela. Si può parlare di stalking anche se questo avviene nel contesto condominiale a causa di incomprensioni o intolleranze e, quindi, non solo in situazioni amorose.
Per poter parlare di querela per stalking sono necessarie delle condizioni precise indicate dall’articolo 612 – bis del Codice penale, ovvero:
-una “reiterata” condotta molesta o minacciosa: sono sufficienti anche solo due o tre atti ripetuti;
-la gravità della condotta; questa deve procurare almeno uno di tre effetti: timore per incolumità fisica propria o dei familiari, grave stato di ansia, cambiamento delle proprie abitudini.
DENUNCIARE IL VICINO DI CASA
Sono sei i mesi di tempo in cui la vittima può sporgere querela nei confronti del vicino assillante dal momento in cui quest’ultimo svolga atti persecutori. In questi mesi la vittima può denunciare con o senza avvocato: ai carabinieri, alla polizia e alla Procura della Repubblica.
Con la sentenza n. 26878/2016, la Cassazione afferma che il reato di stalking si configura nel momento in cui il comportamento, all’interno di un condominio, si trasforma in qualcosa di esasperante tale da indurre il vicino in uno stato grave di ansia e obbligarlo a cambiare il suo stile di vita.
Rientrano nella categoria di stalking condominiale le “minacce implicite”, cioè quei comportamenti non ostili ma intimidatori che possono manifestarsi attraverso diversi comportamenti quali indirizzare il getto d’acqua della pompa verso l’abitazione del vicino e danneggiare i suoi beni, lanciare un uovo contro le sue finestre accompagnato da insulti (Trib. Milano, sent. n. 9221/2021) o, addirittura, disturbare il vicino con rumori fastidiosi.
Si parla di stalking condominiale anche nel caso in cui il soggetto parcheggi ripetutamente davanti all’abitazione altrui, danneggi l’auto o sgonfi ripetutamente le gomme (Cassazione, sentenza 57760/2017), ma anche quando vengono lasciati nella cassetta delle lettere volantini di ogni tipo o lettere anonime minatorie.
Un caso particolare è successo ad un soggetto che ha provocato un’esplosione al piano superiore dopo aver praticato un foro nel soffitto. Secondo la Cassazione si parla di stalking e ha confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere per il vicino che ha commesso il fatto.
Oppure, sono diffuse condotte come gettare rifiuti nella buca delle lettere del vicino, spargere oggetti nel parcheggio condominiale per un periodo protratto nel tempo, sporcare il cortile dei vicini o l’abitazione con rifiuti al punto tale di obbligarlo a trasferirsi da casa, e secondo la Suprema Corte, sono tutte azioni che configurano il reato di stalking condominiale.
Se un individuo in maniera ripetuta perseguita gli altri condomini con minacce e parole di aggressione verbale, può essere mandato via dal condominio e inflitto il divieto di avvicinarsi ai familiari e vicini. La pronuncia n. 1222 del 15 febbraio 2013 del Tribunale di Padova ha obbligato lo stalker a non avvicinarsi ai vicini per almeno 500 metri e di non comunicare con loro in nessun modo.
PROVE
Tutte le condotte dei soggetti si possono documentare attraverso foto e video da utilizzare in procedimenti penali o civili. Così come le chat di WhatsApp e dei social, nel caso in cui le minacce fossero online. Va precisato che vi è una differenza sostanziale tra molestia e stalking proprio nell’impatto psicologico sulla vittima: lo stalking causa un turbamento che altera lo stile di vita, mentre la molestia provoca solo un fastidio.
A questo proposito la sentenza n. 21006 del 28 maggio 2024 della Cassazione ha confermato che si parla di stalking quando azioni continue nei confronti della vittima causano ansia e cambiamento delle proprie abitudini.
COSA FARE
In casi simili, si può ricorrere all’aiuto di un’agenzia investigativa, la quale può svolgere un ruolo cruciale nella raccolta di prove effettuando attività di:
– Contro pedinamento della vittima, per verificare la reiterazione della presenza e degli atti persecutori dello stalker;
–Pedinamento e monitoraggio dello stalker;
-Indagini OSINT e SOCMINT, per la raccolta di tutti gli elementi utili a dimostrare l’illecito;
–Analisi forense dei dispositivi digitali per permettere la cattura delle informazioni che vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici;
–Coordinazione con le autorità competenti;
–Testimonianza in Tribunale, se necessario, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo.
Fonte: www.laleggepertutti.it
