Confidentiality Guaranteed
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Quando si parla di stalking, si tende a pensare a una lunga serie di molestie protratte per mesi. In realtà, la configurazione del reato non dipende dal numero degli episodi, ma dalla loro capacità di incidere concretamente sulla vita della vittima.
Con la sentenza n. 1750 del 15 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di particolare rilievo: anche due sole condotte persecutorie possono essere sufficienti a integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del Codice Penale, purché siano idonee a provocare le conseguenze richieste dalla legge.
Lo stalking è un reato abituale, ma questo non significa che siano necessari decine di messaggi o mesi di persecuzioni. La reiterazione può essere integrata anche da due distinti episodi di minaccia o molestia, purché tali da compromettere l’equilibrio psicologico della persona offesa. La giurisprudenza, infatti, concentra l’attenzione sugli effetti concreti della condotta piuttosto che sul semplice conteggio degli episodi. Perché il reato possa configurarsi è sufficiente che le condotte abbiano provocato almeno una delle conseguenze previste dall’art. 612-bis c.p.:
– un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
– un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un familiare o di una persona legata da una relazione affettiva;
– un’alterazione delle normali abitudini di vita, come modificare gli spostamenti, evitare determinati luoghi o cambiare la propria routine quotidiana.
Ogni vicenda viene naturalmente valutata nel suo complesso dall’Autorità Giudiziaria, tenendo conto del contesto e delle prove raccolte.
Il ruolo delle prove digitali
Sempre più frequentemente gli atti persecutori vengono commessi attraverso strumenti digitali: messaggi WhatsApp, SMS, e-mail, social network o chiamate insistenti. In questi casi, la conservazione delle prove assume un’importanza fondamentale. Screenshot, chat, registri delle chiamate e altri dati digitali possono contribuire a ricostruire la condotta persecutoria e la sua reiterazione.
Chi subisce comportamenti persecutori reagisce spesso d’istinto, cancellando messaggi o bloccando immediatamente il responsabile. Sebbene queste reazioni siano comprensibili, possono comportare la perdita di elementi utili all’accertamento dei fatti. Per questo motivo è consigliabile:
– conservare messaggi, e-mail e chat;
– effettuare copie di sicurezza delle conversazioni;
– annotare date, orari ed eventuali episodi collegati;
– documentare eventuali cambiamenti delle proprie abitudini di vita o situazioni di particolare disagio.
Una corretta gestione delle prove può facilitare il lavoro degli investigatori e dell’Autorità Giudiziaria.
Come può intervenire un’agenzia investigativa
Nei casi di stalking, il tempo rappresenta spesso un fattore decisivo. Più tempestivamente vengono raccolti gli elementi di prova, maggiori sono le possibilità di documentare in modo completo la condotta persecutoria. Un’agenzia investigativa autorizzata può affiancare la persona offesa attraverso attività svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, tra cui:
– attività di contro pedinamento della vittima, finalizzate ad accertare eventuali pedinamenti, appostamenti, controlli indebiti o altri comportamenti persecutori, nonché alla verifica di eventuali violazioni di misure cautelari o provvedimenti di allontanamento, laddove già disposti dall’Autorità Giudiziaria.
– attività di Digital Forensics, utilizzate per acquisire, conservare e documentare correttamente i dati informatici,tra cui chat, e-mail, SMS e registri chiamate.
– attività di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT), fondamentali per analizzare l’identità digitale dello stalker, ricostruirne la presenza online e raccogliere informazioni utili da fonti aperte e social network.
L’obiettivo dell’investigatore privato è fornire alla persona assistita e al proprio legale un quadro probatorio il più possibile completo, documentato e acquisito nel rispetto delle disposizioni di legge, così da supportare efficacemente l’eventuale denuncia e il successivo procedimento penale.
Fonte:laleggepertutti.it
